Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla proposizione di un ricorso basato su motivi deboli e generici. Il caso riguarda una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione per un imputato che aveva contestato una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Analizziamo insieme i punti salienti di questa decisione e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
Il Contesto del Ricorso: Dalla Condanna alla Cassazione
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. I motivi principali del suo ricorso erano due:
1. L’avvenuta prescrizione del reato: secondo la difesa, il tempo massimo per perseguire il reato era scaduto prima della pronuncia della sentenza d’appello.
2. Il mancato riconoscimento di un’attenuante: si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare l’attenuante prevista per chi, dopo un’evasione, rientra spontaneamente nella propria abitazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’Inammissibilità Ricorso Cassazione e le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, smontandoli punto per punto e qualificandoli come generici e privi di fondamento giuridico. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha argomentato.
L’Eccezione di Prescrizione: Un Calcolo Errato
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato infondato perché il calcolo della difesa non teneva conto dei periodi di sospensione del processo. A causa di alcuni rinvii richiesti dalla stessa difesa durante il giudizio di primo grado, il termine di prescrizione era stato sospeso per un totale di 300 giorni. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d’appello, ma in una data successiva. La Corte ha sottolineato che, data l’inammissibilità ricorso Cassazione, ogni evento successivo alla sentenza d’appello diventava comunque irrilevante.
L’Attenuante dello Spontaneo Rientro: I Requisiti Mancanti
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha chiarito che l’attenuante per lo spontaneo rientro in abitazione richiede una condizione precisa: la “previa consegna” alle autorità di controllo. In altre parole, non è sufficiente tornare a casa, ma è necessario che l’imputato si metta a disposizione delle forze dell’ordine prima che queste accertino autonomamente la sua evasione. Nel caso di specie, mancava qualsiasi elemento di prova che dimostrasse tale collaborazione, rendendo il motivo infondato.
La Genericità dei Motivi
Infine, la Corte ha osservato che una memoria difensiva presentata successivamente non faceva altro che ribadire le stesse argomentazioni già esposte, senza superare i profili di genericità e infondatezza che avevano caratterizzato il ricorso iniziale. Questa reiterazione ha ulteriormente consolidato la decisione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve presentare motivi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. La mera ripetizione di argomenti già respinti nei gradi di merito, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile. La manifesta infondatezza delle questioni sollevate, come l’errato calcolo della prescrizione e la richiesta di un’attenuante in assenza dei suoi presupposti, ha condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla Corte, essa comporta automaticamente due effetti per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente determinata in 3.000 euro.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso con argomentazioni deboli o generiche non solo è inutile, ma espone a significative sanzioni economiche.
Perché l’argomento sulla prescrizione del reato è stato respinto?
La Corte ha respinto l’argomento perché il calcolo presentato dalla difesa non includeva i 300 giorni di sospensione del termine di prescrizione, dovuti a rinvii richiesti dalla difesa stessa in primo grado. Con la sospensione, la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello, rendendo il motivo infondato.
Quali sono le condizioni per ottenere l’attenuante per il rientro spontaneo dopo un’evasione?
Secondo la Corte, l’attenuante richiede una “previa consegna” alle autorità preposte al controllo. Non è sufficiente che l’imputato torni a casa, ma è necessario che si metta a disposizione delle autorità prima che queste scoprano autonomamente l’avvenuta evasione.
Quali sono le conseguenze economiche quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo sulla eccepita prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, perché non tiene conto dei periodi sospensione (per un totale di giorni trecento) per i disposti rinvii richiesti dalla difesa del giudizio di primo grado (essendo la prescrizione maturata 25 marzo 2024, e, quindi, dop la sentenza di appello, con conseguente irrilevanza del periodo successivo, stant l’inammissibilità del ricorso per cassazione);
ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma 4 dell’art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (v Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), in difetto di elementi di fatto attestino una previa consegna alle autorità preposte al controllo, indipende dall’accertamento dell’evasione autonomamente operato dalle stesse;
ritenuto che la memoria difensiva del 06/08/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
e estensore COGNOME