Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. Per ottenere un esame nel merito, è fondamentale che il ricorso sia specifico e critico nei confronti della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono generici, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di truffa. La difesa ha sollevato due principali motivi di contestazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo, si contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo all’attribuzione della responsabilità penale all’imputata. Con il secondo, si lamentava un analogo vizio in relazione alla sussistenza stessa del reato di truffa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione preliminare dei requisiti formali del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su due argomenti distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputata, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, un motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse tesi, ma deve assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Un motivo che non fa questo è considerato solo “apparente” e non specifico.
Il secondo motivo, riguardante la sussistenza del reato di truffa, è stato ritenuto generico per indeterminatezza. La Corte ha rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, la difesa non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la propria censura, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito non negoziabile. L’inammissibilità del ricorso per cassazione è la sanzione processuale per chi presenta un atto che è una mera fotocopia dell’appello o che si limita a critiche vaghe e non circostanziate. Per avere una possibilità di successo, è necessario redigere un ricorso che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento punto per punto. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni, rendendo il tentativo di impugnazione controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici: il primo era una mera ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata; il secondo era indeterminato e non indicava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, come richiesto dall’art. 581 c.p.p.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” o “apparente”?
Significa che il motivo non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata contro la decisione impugnata. Un motivo è “apparente” quando si limita a riproporre le stesse tesi già esaminate, mentre è “generico” quando non individua con precisione i punti della motivazione che contesta e le ragioni della sua contestazione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell’imputata quale autrice dei fatti è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha motivato adeguatamente a pagina 2 della sentenza impugnata circa la dichiarazione di responsabilità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza del reato di truffa è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.