Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria in atti; sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha insistito nei motiv di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21/03/2024 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Catania del 26/02/2024, avente ad oggetto orologi e gioielli di cui all’allegat elenco, emesso nei confronti di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 512 bis cod. pen., contestato in concorso con i figli NOME e NOME (capo 15), e 648 cod. pen., in concorso con quest’ultimo.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, con i quali denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione:
in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, attesa la prova della legittima provenienza dei beni, costituenti regali per il matrimonio dei coniugi COGNOME, celebrato nel DATA_NASCITA;
relativamente al periculum in mora, genericamente indicato dal tribunale nel pericolo di dispersione dei beni;
circa la ragionevolezza temporale, non essendovi collegamento cronologico tra l’acquisizione dei beni nel patrimonio familiare e l’attività criminosa presupposta.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il tribunale nel provvedimento impugnato ha precisato che in tema di fumus commissi delicti dei reati in contestazione la difesa non ha eccepito alcunché, circostanza che risulta confermata dalla lettura dell’istanza di riesame e del verbale di udienza; nel ricorso per cassazione, l’insussistenza dei reati contestati attribuzione fittizia di beni di provenienza illecita e ricettazione degli stessi introdotta per la prima volta come motivo di impugnazione, in termini del tutto generici e assertivi.
Quanto al periculum in mora e al criterio della ragionevolezza temporale, in relazione anche alla eccepita liceità dell’acquisto, il ricorrente ripropone circostanze in fatto estranee alla valutazione di legittimità, avendo il tribunale evidenziato, sulla base degli atti di indagini e degli accertamenti eseguiti: il valore dei beni sequestrati, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dell’indagato e del suo nucleo familiare; la mancanza di documentazione attestante la provenienza dei preziosi dalle donazioni che si assumono effettuate in occasione del matrimonio celebrato nel 1970; l’attività delittuosa ascritta in via provvisoria al figlio ricorrente, COGNOME NOME, ed il tentativo di occultamento dei beni in sequestro tramite il padre e il fratello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente