Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso in cassazione quando i motivi di impugnazione sono formulati in modo generico e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso, che vedeva protagonisti due fratelli condannati per furto in abitazione pluriaggravato, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un ricorso non adeguatamente strutturato.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due fratelli per il reato di furto pluriaggravato in abitazione. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo unicamente sul trattamento sanzionatorio. Insoddisfatti della pena inflitta, i due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio motivazionale’ nella determinazione della sanzione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e i Motivi dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’. Gli Ermellini hanno evidenziato come le argomentazioni dei ricorrenti fossero:
* Generiche: Non entravano nello specifico delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
* Prive di confronto: Non instauravano un dialogo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una lamentela astratta.
* Carenti di analisi: Mancavano di un’analisi censoria puntuale degli argomenti che avevano portato il giudice di secondo grado a determinare quella specifica pena.
La Cassazione ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli del 2016), che ha fissato i paletti per la corretta formulazione dei motivi di ricorso, i quali devono essere specifici e puntuali.
Le Motivazioni della Corte sulla Determinazione della Pena
Il Collegio ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente coerente, logica e non contraddittoria. I giudici di merito avevano correttamente esercitato la loro discrezionalità nel determinare la pena. La sanzione era stata fissata su un criterio medio-basso rispetto ai limiti edittali, ma si era discostata dal minimo per ragioni ben precise e ampiamente giustificate. In particolare, la Corte d’Appello aveva considerato:
1. I gravi precedenti penali di uno dei due fratelli.
2. La pluralità di reati predatori commessi da entrambi a breve distanza di tempo.
Questi elementi, secondo i giudici, denotavano una ‘personalità incline al delitto’ per entrambi, giustificando una pena superiore al minimo previsto dalla legge. La motivazione fornita è stata quindi giudicata esauriente e non illogica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia o un errore. È necessario che il ricorso articoli una critica strutturata, precisa e pertinente, in grado di evidenziare un vizio specifico (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso in cassazione non è solo una sanzione processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete. Infatti, conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno. La decisione serve da monito: un ricorso superficiale non solo è destinato al fallimento, ma aggrava anche la posizione economica del condannato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non contenevano un’analisi specifica delle argomentazioni della Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per stabilire la pena, ritenuti validi dalla Cassazione?
La Corte d’Appello ha stabilito una pena superiore al minimo legale considerando i gravi precedenti penali di uno degli imputati e la pluralità di reati predatori commessi da entrambi, elementi che, secondo i giudici, dimostravano una personalità incline al delitto.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità e non ravvisando un’assenza di colpa, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha in parte riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palermo che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato.
I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtellì) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell’esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, peraltro fissato sui criterio medio – minimi edittali e sul giudizio di valenza tra circ stanze di segno opposto, fornendo esauriente e non illogica motivazione delle ragioni per cui la pena è risultata discosta dai valori minimi affittali (gravi precedent penali per COGNOME NOME) e per la pluralità dei reati predatori dagli stessi realizzati a distanza di un giorno, così da denotare una personalità incline al delitto per entrambi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
‘dente COGNOME