Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE NOME, nato a Riva del Garda il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui, in termini del tutto generici, si prospettano presunte carenze motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di truffa ascritto al ricorrente, lamentando, in vero, una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente anch’essa erronea dei fatti e delle risultanze probatorie, risulta generico, oltre che non consentito in questa sede;
che, a tale proposito, deve sottolinearsi come la genericità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, il quale comporta, a norma degli artt. 581, comma 1 lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
I
che, infatti, il ricorrente, con la suddetta censura, a fronte di una motivazione fornita dai giudici di merito esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (si veda la pag. 2 dell’impugnata sentenza), da un lato, non ha indicato con pertinenza censoria gli elementi di fatto e diritto che sono alla base richieste formulate, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare le ragioni a base della propria richiesta ed esercitare il proprio sindacato, e, dall’altro lato, ha omesso un effettivo confronto con le congrue argomentazioni esplicate nella motivazione della sentenza dai giudici di appello circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello e trascurate dalla Corte territoriale, ma evocando, in vero, null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, non tenendo conto, dunque, del principio secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione, se non in caso di pertinente individuazione di specifici travisamenti, quello di una “rilettura” dei fatti e dell emergenze processuali, la cui valutazione è dunque riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni poste a base del diniego (come emerge dalla pag. 3 dell’impugnata sentenza), avendo ritenuto che il danno conseguente al reato non potesse essere qualificato di valore economico irrisorio o comunque in termini di minima rilevanza, in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 2 , n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615), dovendosi sul punto sottolineare che la valutazione circa la speciale tenuità del pregiudizio cagionato è riservata all’apprezzamento del giudice di merito e non risulta censurabile in sede di legittimità, se immune, come nel caso di specie, da vizi logico-giuridici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.