Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Guida Pratica per Evitare Errori
L’inammissibilità del ricorso in cassazione rappresenta uno degli ostacoli procedurali più comuni e temuti nel processo penale. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte Suprema non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto la porta a un’ulteriore revisione del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di specificità e criticità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare, pena la sua reiezione e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Agrigento. L’imputato, non rassegnato, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte e i Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha passato in rassegna ciascuno dei motivi di ricorso, bocciandoli tutti senza appello. La decisione si fonda su un vizio comune a tutte le censure: la loro manifesta genericità e aspecificità. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto:
* Primo Motivo – Indeterminatezza: La doglianza sulla sussistenza del reato è stata giudicata generica perché non indicava elementi concreti a sostegno della censura, limitandosi a contestare una motivazione della sentenza ritenuta logicamente corretta dalla Cassazione. Mancava, in sostanza, la base fattuale e giuridica per mettere in discussione la decisione.
* Secondo e Terzo Motivo – Genericità e Ripetitività: Le critiche sulle prove raccolte, sul trattamento sanzionatorio e sull’elemento psicologico del reato sono state considerate manifestamente infondate e doppiamente generiche. L’imputato si era limitato a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi con la risposta che i giudici di secondo grado avevano fornito. Questo atteggiamento trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della funzione critica che gli è propria.
* Quarto e Quinto Motivo – Aspecificità e Inconferenza: Anche le censure relative al bilanciamento delle circostanze e alla mancata riqualificazione del fatto come ‘tentativo’ sono state rigettate. La Corte ha sottolineato come il ricorrente non si fosse adeguato ai requisiti di specificità dell’atto di impugnazione, reiterando temi già risolti e introducendo argomenti del tutto irrilevanti (come il comportamento tenuto all’arrivo delle forze dell’ordine) per la qualificazione giuridica del fatto.
Il Principio di Diritto: La Necessaria Correlazione tra Motivi e Sentenza
Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato, richiamato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Galtelli, 2017). Un ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando è intrinsecamente vago, ma anche quando manca una necessaria correlazione con le ragioni della sentenza che si impugna. L’atto di impugnazione non può ignorare la motivazione del provvedimento contestato; deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con essa, evidenziandone errori di diritto o vizi logici specifici. Riproporre le stesse difese già vagliate e respinte senza attaccare le ragioni di tale rigetto equivale a presentare un ricorso ‘scollegato’ dalla realtà processuale, e quindi inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono cristalline: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano carenti dei requisiti minimi di specificità previsti dal codice di procedura penale. L’imputato ha formulato censure astratte, ripetitive e, in alcuni casi, scarsamente comprensibili. Non ha svolto quella critica argomentata e mirata che è l’essenza stessa del giudizio di legittimità. Invece di contestare il ragionamento della Corte d’Appello, ha semplicemente riproposto argomenti pregressi, dimostrando di non aver compreso o voluto affrontare le ragioni della sua condanna in secondo grado. Questa mancanza di specificità non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto del tutto inutile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso non può essere una mera formalità o la semplice riproposizione di atti precedenti. È necessario un lavoro di analisi puntuale della sentenza impugnata, per individuare i passaggi critici e costruire su di essi censure specifiche, pertinenti e logicamente argomentate. In mancanza, l’esito non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, dove l’imputato è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, indeterminati, ripetitivi di argomenti già respinti, o se non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, violando i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici” o “ripetitivi”?
Significa che le censure formulate sono vaghe, non indicano elementi specifici a loro sostegno e si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare la motivazione con cui sono state rigettate.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31474 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della fattispecie delittuosa di furto in abitazione aggravato ex art. 625 comma 2 cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alle prove raccolte e contesta il trattamento sanzionatorio – e il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorren denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto all’elemento psicologico richiesto dall’art. 624 bis cod. pen. – sono manifestamente infondati e connotati da genericità sia intrinseca che estrinseca; in primo luogo, il ricorrente reitera pedissequamente quanto già agitato dinanzi alla Corte di appello e da quest’ultima motivatamente risolto, senza confrontarsi con la risposta offerta, donde i motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); in secondo luogo il ricorrente muove alla sentenza impugnata delle censure del tutto generiche e anche scarsamente intellegibili;
Rilevato che il quarto motivo del ricorso – erroneamente indicato come sesto, con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in merito al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, anche in questo caso reiterando temi già sottoposti alla Corte di merito e da quest’ultima adeguatamente risolti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino
intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato che il quinto motivo del ricorso – erroneamente indicato come quarto, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione in tentativo – oltre ad essere anch’esso reiterativo di temi già agitati nell’appello e ch hanno ricevuto adeguata risposta nella sentenza impugnata, è del tutto generico e manifestamente infondato, vagheggiando la mancata derubricazione con un argomento inconferente, ossia l’atteggiamento tenuto dal prevenuto all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.