Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, in punto di prova degli element costitutivi del reato di ricettazione, oltre ad essere privi di concreta specifi sono consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verifica coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri val da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamen sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, )akani, Rv. 216260)
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 43427 del 07/09 Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 1341 del 03/11/1970, dep. 1971, Cavallo, Rv 116763), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa s (si veda, in particolare, pag. 4);
ritenuto che l’ultimo motivo, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto pri requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consent giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.