Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LETTERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova di condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2) e 223 L.F.;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in ordine alla mancata traduzione dell’imputato in giudizio – è manifestamente infondato quando lamenta la mancata partecipazione al giudizio di appello siccome collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, giacché il processo di secondo grado si è svolto in forma cartolare, donde non era prevista la partecipazione delle parti e, quando si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è del tutto generico circa le ragioni per cui la riapertura istruttoria sarebbe stata necessaria; quando poi il ricorrente, per la prima volta, lamenta fumosamente l’esistenza di un impedimento a comparire nel giudizio di primo grado, lo fa in maniera del tutto generica, senza neanche precisare da quando egli è stato sottoposto a programma di protezione e se tale programma fosse, in concreto, impeditivo rispetto alla sua partecipazione ovvero se avesse rappresentato al Tribunale tale suo impedimento, chiedendo l’emissione dei provvedimenti necessari a garantirgli la partecipazione al processo;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in ordine al giudizio di penale responsabilità – il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’erronea sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all’erronea sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotte fraudolenta documentale -, il quinto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice – e il sesto motivo di ricorso – che reitera le precedenti doglianze – in primo luogo sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a propugnare – peraltro non chiaramente e con un frasario decisamente ridondante – una tesi alternativa e negatoria, ma non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro i mot sull’oggettività del fatto sono anche indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, inoltre, che sulla qualifica di amministratore di fatto dell’imputato e sulla riqualificazione in bancarotta semplice, non vi era motivo di appello, dal che ulteriormente consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato, ancora, che tutte le doglianze che riguardano il coefficiente soggettivo sono inammissibili siccome seguono a motivo di appello generico e, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un’ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione d inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.