Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei requisiti di specificità richiesti per un ricorso in sede di legittimità, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte, che non è un terzo grado di giudizio, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Caso: Dalla Condanna in Primo Grado al Ricorso
Il caso riguarda una persona condannata sia in primo grado che in appello per i reati di invasione di terreno e furto aggravato. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’erronea valutazione delle prove, ritenute meramente indiziarie, e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, qualificandolo come inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non erano nuove né specifiche, ma si limitavano a ripetere pedissequamente quanto già esposto e respinto dalla Corte d’Appello. Secondo la giurisprudenza consolidata, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono solo apparenti, perché omettono di svolgere una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario individuare e contestare con precisione i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice di merito.
La Questione delle Prove Indiziarie
Lamentare che la condanna si basi su prove meramente indiziarie, senza smontare il percorso logico che ha portato il giudice a ritenerle gravi, precise e concordanti, si traduce in una critica generica che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
La Sospensione Condizionale della Pena e i Limiti di Concessione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, è stato giudicato aspecifico e quindi inammissibile. La Corte ha evidenziato come la ricorrente non avesse considerato un punto cruciale e decisivo (‘tranchant’) sollevato dalla Corte d’Appello: l’imputata aveva già beneficiato per ben due volte della sospensione condizionale. Questo fatto costituisce di per sé un ostacolo insormontabile alla concessione di un ulteriore beneficio, a prescindere da qualsiasi valutazione prognostica sulla futura condotta e sul rischio di recidiva, che nel caso di specie era comunque ritenuto sfavorevole.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione con una motivazione netta. I motivi presentati erano viziati da genericità e aspecificità. Il primo motivo era una semplice riproposizione di doglianze già esaminate e rigettate, senza una critica puntuale alla sentenza d’appello. Il secondo motivo ignorava un ostacolo giuridico insuperabile alla concessione del beneficio richiesto, ovvero l’averne già usufruito due volte. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati che mirano a preservare la funzione della Cassazione come giudice di legittimità, evitando che si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto a una condanna. È indispensabile articolare censure specifiche, che colpiscano la coerenza logica della motivazione o l’erronea applicazione di norme di diritto. La mancata osservanza di questi requisiti di specificità conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non specifici, e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena più di due volte?
No. La decisione chiarisce che aver già goduto per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce un ostacolo insormontabile (‘tranchant’) a una sua ulteriore concessione.
Contestare una condanna basata solo su prove indiziarie è un motivo valido per ricorrere in Cassazione?
Sì, ma solo se il ricorso non si limita a contestare genericamente la natura indiziaria delle prove, ma individua e dimostra specifiche illogicità o contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che ha ritenuto tali indizi gravi, precisi e concordanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria di condanna per il reato di cui al capo a) (invasione di terreno) e al capo c) (furto aggravato);
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui la ricorrente lamenta inosservanza erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta erronea colpevolezza riguardo ai reati contestati basat su prove meramente indiziarie – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato s motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME NOME altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena è aspecifico in quanto la ricorrente non si è avveduta che, con argomentazione del tutto corretta in diritto, la Corte distrettuale ha evidenziato, oltre che la prognosi sfavorevo recidiva, anche la circostanza tranchant costituita dall’ostacolo alla concessione del beneficio legato al fatto che l’imputata aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.