Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere un errore comune che può portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione: la genericità dei motivi. Analizzeremo un caso in cui l’impugnazione è stata respinta proprio perché le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e rigettate nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata per una serie di reati, tra cui ricettazione (art. 648 c.p.) e falsità (artt. 485, 491, 497 bis c.p.). La difesa dell’imputata contestava sia la correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Di fronte a questa decisione, la difesa ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati ‘generici e non specifici’. Questo giudizio tecnico è il cuore della decisione. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate non introducevano elementi nuovi o critiche puntuali alla sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente. Questo approccio rende il ricorso inefficace e ne determina l’inammissibilità.
Il Principio di Specificità dei Motivi
L’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è inammissibile quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice espressione di dissenso. Deve, invece, individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di questa ‘correlazione’ tra le critiche mosse e le ragioni della decisione contestata, il ricorso perde la sua funzione e viene respinto.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
Un punto specifico del ricorso riguardava le attenuanti generiche. L’imputata lamentava che non le fossero state concesse nella massima misura possibile. Tuttavia, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, operando un giudizio di bilanciamento tra le attenuanti riconosciute e la recidiva reiterata e specifica dell’imputata. La Cassazione, non potendo riesaminare il merito dei fatti, ha ritenuto corretta e logica la valutazione del giudice precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità ricorso Cassazione deriva direttamente dalla mancanza di specificità. I motivi proposti erano ‘astratti’ e non si confrontavano realmente con le argomentazioni della sentenza d’appello, che invece era stata considerata completa e logicamente coerente. In sostanza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare perché non ha adempiuto al suo onere fondamentale: dimostrare un vizio specifico nella decisione impugnata. Si è trattato, secondo la Corte, di un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per la ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna, ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, mirato a colpire vizi specifici della sentenza, e non una generica riproposizione di doglianze già esaminate. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non specifici. La ricorrente si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando manca una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, non contesta specifici errori logici o giuridici della sentenza, ma esprime un dissenso generale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24940 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 6 bis, 485 e 491 cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono generici e non specifici perché fondati s argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d gravame nella parte in cui considera esaustivi gli elementi probatori acquisiti nel dell’istruttoria dibattimentale, al fine provata la responsabilità penale dell’imputata e g gli effetti del riconoscimento delle attenuanti con il giudizio di bilanciamento con la r reiterata specifica;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te