Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Ricorso è un ‘Copia e Incolla’
L’inammissibilità ricorso cassazione è uno degli esiti più temuti da chi si rivolge alla Suprema Corte, poiché impedisce un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a questa drastica conclusione. Analizziamo insieme il caso per capire quali sono gli errori da evitare per presentare un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di rapina (art. 628 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità ricorso cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Contestazione sulla motivazione: Il primo motivo criticava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità. In particolare, si contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa relative alle lesioni subite.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Corte Suprema non meritevoli di accoglimento, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo per entrambi alla medesima conclusione. La decisione si basa su principi procedurali consolidati che è fondamentale conoscere.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato qualificato come generico e non specifico. La Corte ha osservato che gli argomenti presentati erano una semplice riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica e mirata alla logica della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere la propria versione dei fatti. La legge, in particolare l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, sancisce l’inammissibilità quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non basta dire che il giudice ha sbagliato, bisogna spiegare perché il suo ragionamento è viziato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
La Ripetitività del Secondo Motivo e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito come una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti sulla base di elementi precisi: i precedenti penali dell’imputato per furto, la sua mancata resipiscenza (assenza di pentimento) e le modalità di commissione del reato. Il ricorso in Cassazione non ha contestato la logicità di questa valutazione, ma si è limitato a richiederne nuovamente la concessione, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità. Questo comportamento processuale è considerato inammissibile, in quanto il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti o per riproporre le stesse tesi difensive già respinte. È un rimedio straordinario, destinato a censurare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione, è essenziale che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici, anziché limitarsi a un mero ‘copia e incolla’ delle difese precedenti. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e costituivano una mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza instaurare un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non muove una critica specifica e puntuale alla decisione del giudice, ma si limita a contestazioni vaghe o a riproporre una tesi difensiva già scartata, senza dimostrare perché il ragionamento del giudice sarebbe errato dal punto di vista legale o logico.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche all’imputato?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato per furto, sulla sua mancata resipiscenza (assenza di pentimento) e sulle modalità con cui il reato era stato commesso. Il ricorso su questo punto è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a ripetere la richiesta senza criticare la logicità di tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24916 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 62 cod. pen., è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui ri attendibili le dichiarazioni della persona offesa in merito alle lesioni subite alla sch effetto dei colpi ricevuti e della violenta spinta subita;
che, invero, la mancanza di genericità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione del circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito, nella parte in cui ritiene che i precedenti penali per furto dell’imputato, la sua m resipiscenza e i mezzi utilizzati per commettere il reato ostino alla concessione del benefici rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te