Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia, con due separati atti, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: la COGNOME con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata risposta al motivo di appello con cui era stato lamentato che il COGNOME non era il soggetto proprietario dell’immobile occupato, né dei beni oggetto di furto, né titolare di altra posizione giuridicamente apprezzabile che gli consentisse di esercitare il diritto di querela per cui vilarebbe vizio assoluto d motivazione (Sez. 6 n. 43972/2013); con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale rispetto all’affermazione di penale responsabilità della COGNOME quale mandante per il furto contestato al capo b) della rubrica che in ogni caso si inquadrerebbe come condotta di partecipazione materiale con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; lo COGNOME con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 5, cod. pen. non essendo provato che la COGNOME sia stata la mandante dell’azione furtiva.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Il motivo proposto da COGNOME NOME sulla mancanza di valida querela è del tutto generico, così come era stata tale l’analoga doglianza avanzata in appello. Ed invero vi è in atti verbale di denuncia-querela sporta in data 4.6.2019 dinanzi all’U.P.G. della Questura di Messina con la quale RAGIONE_SOCIALE denuncia il furto all’interno della propria casa familiare, essendo stato avvisato dai vicini d
casa che all’interno della stessa si erano introdotte delle persone. Lo stesso faceva presente che l’appartamento in questione, qualche giorno prima, come constatato dalla Polizia Locale di Messina, era stato occupato abusivamente da una donna.
L’analitica elencazione dei mobili e di quant’altro contenuto nell’appartamento depone univocamente, in assenza di elementi contrari, per il possesso degli stessi da parte del denunciante e della propria famiglia.
In ricorso, come nei motivi di appello, si contesta la qualità di proprietario dell’immobile in capo al querelante o, comunque, la titolarità alla denuncia-querela senza alcun tipo di specificazione dimenticando che è pacifico come il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso “animo domini” ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo “ius possessionis” (Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Rv. 253888 – 01). Né, evidentemente, il proprietario o possessore perde il diritto a vedere tutelate le proprie pretese in relazione all’occupazione abusiva del proprio immobile da parte di terzi.
Il motivo in punto di responsabilità sempre nell’interesse della COGNOME è assolutamente generico e ripropone tout court l’analogo motivo di appello senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata, ove, in termini conformi alla pronuncia di primo grado – e trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità va ricordato che le due motivazioni si saldano- si dà conto del concorso nella donna nel reato, che partecipa materialmente all’agire criminoso, mettendo a disposizione dei complici l’appartamento precedentemente occupato abusivamente non risultando, dunque, estraneo a tale comportamento il contestato ruolo di “mandante”, senza dunque che si configuri la lamentata violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
2.2. Manifestamente infondato e meramente riproppsitivo, oltre che del tutto generico, è il motivo proposto nell’interesse dello COGNOME in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 5, cod. pen. che discende, come motivatamente rilevato nel provvedimento impugnato, della partecipazione all’azione delittuosa di tutti e tre gli imputati.
Va evidenziato che questa Corte ha da tempo chiarito che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell’art 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono, cioè, indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l’obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di
appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizi (Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Bruno, Rv. 204548 01 che ha enunciato il principio di cui in massima, in relazione ad un caso nel quale la Corte d’Appello non aveva fornito motivazione, confermando l’impugnata decisione, in ordine alla richiesta dell’appellante – formulata in maniera apodittica e con un generico riferimento ai “criteri fissati nell’art. 133 cod. pen.” – di giudizio di prevalenza, anzic di equivalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva).
Legittimamente, come nel caso che ci occupa, in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell’appello può motivare per relazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 de 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 01; conf. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 dep. 2013, Santapaola Rv. 256435 – 01).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.