Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo principio, valido in generale, viene qui applicato a un caso di falsa attestazione del reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, confermando la necessità di un’argomentazione critica e puntuale per poter sottoporre una decisione al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Falsa Attestazione al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Sulmona nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’accusa era quella di aver falsamente attestato il proprio reddito in un’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggravata dalla recidiva.
La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena nel minimo edittale, riconoscendo che il superamento del limite di reddito previsto per il beneficio non era stato considerevole. Nonostante questa mitigazione, la difesa dell’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la decisione di secondo grado.
L’Analisi della Corte: I Criteri per l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto e lo ha immediatamente ritenuto inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, il ricorso era stato formulato in modo generico, senza una necessaria analisi critica delle argomentazioni che avevano fondato la decisione della Corte d’Appello.
In altre parole, la difesa non ha sviluppato specifiche censure contro la logica giuridica della sentenza impugnata, ma si è limitata a doglianze prive di un’adeguata esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a loro sostegno. La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite, che, sebbene riguardante i motivi d’appello, stabilisce principi applicabili anche al ricorso per cassazione: l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata della decisione e non può essere una mera ripetizione di quanto già esposto nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorso è inammissibile perché non supera il vaglio preliminare richiesto dalla legge. I motivi presentati non erano “scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione”. Questo significa che non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice precedente; è indispensabile dimostrare, con precisi argomenti giuridici e fattuali, dove e perché la sentenza impugnata sarebbe errata. L’assenza di tale specificità rende l’impugnazione un esercizio sterile, incapace di innescare il giudizio di legittimità proprio della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione ha due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. La seconda, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non emergono ragioni per un esonero da tale condanna, richiamando anche una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 186/2000). Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi, specifici e criticamente orientati, per evitare non solo il rigetto nel merito, ma anche una preliminare e sanzionatoria declaratoria di inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi generici, privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata e senza un’adeguata esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente attestato il proprio reddito nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Sulmona d condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere falsamente attestato i proprio reddito nell’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato per i non abbienti, con l recidiva (in Sulmona il 13/9/2018), è stata rideterminata la pena nel minimo edittale, stante il non considerevole superamento del limite previsto per l’ammissione al beneficio;
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei d di fatto a sostegno delle richieste;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
GLYPH
La Pr idente
NOME COGNOME
GLYPH
Dona GLYPH
erranti