Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 11/09/1978 DISTINTO NOME nato a NAPOLI il 13/11/1970
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME Distinto ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l’origina imputazione, ha condannato il ricorrente per il reato di tentato furto, di cui agli artt. 624 cod. pen., esclusa l’aggravante ex art. 625, n. 4, cod. pen. e rideterminata la pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto in difesa di NOME COGNOME con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazi dell’articolo 131 bis cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fond motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito;
I motivi dedotti nel ricorso devono essere considerati non specifici ma soltanto apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 4488 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e al Rv. 243838);
Le censure sono reiterate, la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordi all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenen occasionale il comportamento tenuto dalla ricorrente, in ragione delle plurime condotte di fu emerse nei suoi confrontiin altri, paralleli procedimenti;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in difesa di NOME COGNOME – con c si contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 626, comma 1, n.2 , cod. – è generico perché non spiega le ragioni di meritevolezza dell’ipotesi di furto “minore” inv e non si confronta con il fatto che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi lo giuridici, ha chiarito che per l’entità di quanto illecitamente appreso, non si potesse riten i beni sottratti fossero diretti al soddisfacimento di un grave ed urgente bisogno. L’attenua cui all’art. 626, comma 1, n.2 è a carattere oggettivo e viene valutata riguardo al fatto realizzato dai concorrenti e non ad elementi soggettivi riguardanti ciascun partecipe all’az criminosa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 DEPOSITATA