Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre uno spunto cruciale sul tema dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione e sulla corretta interpretazione delle norme che regolano la prescrizione del reato. Il provvedimento chiarisce le severe conseguenze per chi propone un’impugnazione basata su motivi vaghi e ripetitivi, confermando una condanna per furto e condannando il ricorrente a sanzioni pecuniarie. Approfondiamo i dettagli della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Suprema Corte lamentando, tra le altre cose, l’errata valutazione della prescrizione del reato, sostenendo che il termine massimo fosse ormai decorso.
Il ricorrente, tuttavia, non ha articolato una critica specifica e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso: esso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e disattese nelle fasi precedenti del processo.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere genericamente le proprie doglianze. Questa mancanza di specificità ha portato direttamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato la tesi difensiva relativa alla prescrizione. I giudici hanno confermato quanto già stabilito dalla Corte d’Appello: il calcolo dei termini di prescrizione era stato correttamente influenzato da plurimi rinvii del processo. Tali rinvii hanno causato la sospensione del decorso della prescrizione, un meccanismo previsto dal codice di procedura penale che ‘congela’ il conteggio del tempo per tutta la durata della causa di sospensione.
All’esito dei calcoli, è emerso chiaramente che il termine di prescrizione non era affatto maturato al momento della decisione e non lo sarebbe stato prima del 29 settembre 2025. Di conseguenza, la doglianza del ricorrente era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un’impugnazione generica o ripetitiva non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di calcolare attentamente i termini di prescrizione, tenendo conto di tutte le cause di sospensione e interruzione che possono verificarsi durante un lungo iter processuale.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza avanzare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Come i rinvii di un’udienza influenzano la prescrizione di un reato?
I rinvii del processo possono determinare la sospensione dei termini di prescrizione. Ciò significa che il conteggio del tempo necessario affinché il reato si estingua viene temporaneamente ‘congelato’ e riprende solo una volta cessata la causa del rinvio, posticipando di fatto la data di maturazione della prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, pari a 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 37)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità del medesimo in ordine al reato di furto di cui all’imputazione, è manifestamente infondato.
Il motivo dedotto risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado relativamente alla mancata prescrizione del reato in ragione dei plurimi rinvii che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata). All’esito dei calcoli effettuati risulta infatti che il termine di prescr non maturerà prima del 29/09/2025.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024