Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22903 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi del reato e dell’aggravante speciale di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. peli., oltre ad essere privi dei requisiti d specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 , cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 della motivazione);
ritenuto che l’ultimo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione degli episodi più remoti, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME Paoli, Rv. 277495);
che, inoltre, il ricorrente non considera la rilevanza, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale in quanto tale circostanza, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.