Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto cruciale sulle regole procedurali che governano il giudizio di legittimità. Comprendere i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Il caso in esame dimostra come la genericità o la mera ripetizione dei motivi di appello possano precludere l’accesso al terzo grado di giudizio, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Milano decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a due distinti motivi. Il primo motivo contestava la mancata qualificazione giuridica del fatto come concorso in truffa informatica, mentre il secondo lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e il Giudizio di Inammissibilità in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello del rispetto delle regole procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale esito.
Il Primo Motivo: Una Questione Non Specificamente Dedotta in Appello
La Corte ha rilevato che il primo motivo, pur contestando un vizio di motivazione e una violazione di legge, introduceva una questione non dedotta in maniera specifica nei motivi di appello. In secondo grado, il ricorrente aveva avanzato una censura generica, illustrata poi in termini specifici solo con il ricorso per cassazione. Questo modus operandi è contrario ai principi del processo, che richiedono che i motivi di impugnazione siano delineati con precisione fin dai gradi di merito. Non è possibile ‘riservarsi’ argomenti specifici per il giudizio di legittimità se questi non sono stati prima sottoposti al vaglio del giudice d’appello.
Il Secondo Motivo: La Mera Riproduzione di Doglianze Precedenti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione differente: era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito aveva fornito argomentazioni giuridiche corrette per disattendere la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Il ricorso in cassazione si limitava a riproporre le stesse lamentele, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto; pertanto, deve contenere una critica mirata alla decisione precedente, non una semplice riproposizione delle proprie tesi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso deve essere autosufficiente e specifico. Non può introdurre questioni nuove, che dovevano essere sollevate in appello, né può limitarsi a ripetere argomenti già vagliati senza un’analisi critica della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso in cassazione serve a preservare la funzione della Corte come giudice della legge (nomofilachia) e a evitare che si trasformi in un terzo grado di merito. La decisione si fonda sulla necessità di una dialettica processuale corretta, in cui ogni grado di giudizio affronta le questioni che gli sono state specificamente devolute.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito importante: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata e la formulazione di censure che ne attacchino specificamente la logica giuridica, evitando di introdurre argomenti nuovi o di ripetere sterilmente le difese già svolte. L’esito del giudizio di legittimità dipende tanto dalla fondatezza delle proprie ragioni quanto dalla corretta impostazione processuale dell’impugnazione.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione specifica (mancata qualificazione del fatto come concorso in truffa informatica) che non era stata oggetto di uno specifico motivo nei precedenti gradi di giudizio, ma era stata solo genericamente prospettata in appello.
Qual è la ragione dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso?
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto si limitava a riproporre doglianze (relative alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.) già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e analitica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la successiva memoria nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, poi reiterato anche nella memoria, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla manc qualificazione del fatto come ipotesi di concorso nel reato presupposto di tru informatica, non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta u questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, t dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizio del ricorso in cassazione;
considerato che il secondo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze gi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi d argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consiglier Estensore