Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformat la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NOME i reati di cui agli artt. 110, 610 e 614 cod. pen., rideterminando la pena loro infli commessi in Milano l’8 agosto 2018);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando, ciascuno, quattro motivi;
che in data 7 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria istanza a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dei ricorrenti, per un differimento dell’odierna udienza in del raggiungimento di un accordo transattivo con la parte offesa NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il differimento richiesto dai difensori dei ricorrenti non può essere accordato, perché se ne è fatta istanza non tempestiva (soltanto il giorno precedente rispetto all’odi udienza), vuoi perché nulla di concreto è stato addotto a sostegno della serietà e de praticabilità del prospettato accordo;
che il primo motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che lamenta l’erronea valutazi delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, è affidato a doglianze generic poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 d 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 13 – 15 della sentenza impugnata, in cui la Corte territor ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base di plurimi indizi, gravi, concordanti, nonché sulla base dell’esistenza in capo alla persona offesa di un titolo vali legittimo di uso dell’immobile, desumibile dal contratto di locazione dello stesso, deposita atti), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecit preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’alleg loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di affermazion responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2 Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo nell’interesse di COGNOME NOME e il secondo motivo nell’interess COGNOME NOME, che eccepiscono l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il d di un testimone all’assistenza di un interprete non discende automaticamente dal suo “status” di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto indefettibile dell’accertata inca di comprensione della lingua italiana>> (Sez. 3, n. 23941 del 22/04/2021, Rv. 281347; Sez. 2 n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246); incapacità di cui la Corte territoriale ha esclus sussistenza con motivazione rassegnata nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzament avendo dato atto della circostanza che il teste fosse residente in Italia da almeno 10 anni e si fosse espresso correttamente davanti alla polizia giudiziaria, usando anche una terminologi specifica, tale da non lasciare dubbi circa la sua comprensione della lingua italiana (vedasi 16 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che denuncia violazione di legg relazione all’errore di fatto nel quale sarebbe caduto il coimputato COGNOME COGNOME in relaz pertanto, alla corretta qualificazione giuridica della comune condotta, non è consentito in qu sede in quanto inedito, posto che le riportate censure erano state formulate nel giudizio di app
per conto del solo COGNOME, non ricorrente in Cassazione, e, quindi, non anche nell’intere dell’odierno ricorrente, COGNOME NOME; donde, sussiste la preclusione di cui agli artt. 606, 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
che il quarto motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che censura l’operata graduazio della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare se alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur corrett congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciat artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frut di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 20 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il di delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di me agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (ved pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato gli ind peculiare gravità della condotta dell’imputato);
che il primo motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che denuncia l’inosserva dell’art. 129-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato posto che questa Corte ha già p volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/20 dep. 2024, Rv. 285930): infatti, è stato spiegato che:«la mancata previsione per provvedimenti di cui trattasi, all’interno del procedimento/processo penale, di un reg impugnatorio ad hoc analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale, non costituisce mera ed ingiustificata lacuna bensì scelta consapevole, perché ricollegata “speciale” natura, non giurisdizionale, del nuovo istituto, del legislatore»; donde, l’implicito rigetto della richiesta di applicazione della giustizia riparativa non è censu questa sede;
che il terzo motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che censura, sotto l’egida del di violazione dell’art. 110 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’affermazione di respons concorsuale della ricorrente, è generico, versato in fatto e manifestamente infondato, posto c già la sentenza di primo grado, che si salda nel suo sviluppo argomentativo con quella di second grado, dando luogo ad un unico impianto motivazionale (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906), aveva dato atto di come il custode dello stabile avesse visto l’uomo dalla carnagion chiara e la donna (cfr. COGNOME NOME) fuori dall’appartamento, mentre gli altri tre uom colore scuro della pelle entravano all’interno (vedasi pag. 10 della sentenza di primo grad pag. 18 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo nell’interesse di COGNOME NOME, che censura il diniego circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novi rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal gi di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comun manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un cong riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, caso che occupa (vedasi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata;
– rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024