Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, evidenziando come la genericità delle censure conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e per strutturare un’efficace strategia difensiva.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali. Con il primo, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 640 del codice penale, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Con il secondo motivo, eccepiva un difetto motivazionale e una violazione di legge in merito alla quantificazione della pena, con particolare riferimento alla mancata applicazione di alcune attenuanti e ai criteri di commisurazione della sanzione.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo per entrambi a una conclusione di inammissibilità. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla struttura e sul contenuto delle censure proposte dal ricorrente, valutandole alla luce dei principi che governano il giudizio in Cassazione.
Il Primo Motivo: La Genericità delle Censure sull’Elemento Soggettivo
Riguardo al primo motivo, la Corte ha stabilito che esso era “indeducibile”. Questo termine indica che la censura era stata formulata in modo del tutto generico, senza specificare le ragioni di diritto e i dati di fatto concreti che avrebbero dovuto sostenere le richieste. In pratica, il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione del giudice di merito senza articolare una critica puntuale e giuridicamente fondata. Questo vizio rende il motivo incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Il Secondo Motivo: I Limiti al Sindacato sulla Quantificazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento punitivo, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” riguardo alla quantificazione della pena, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di legittimità non può entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice dei gradi precedenti, come la commisurazione della pena, a meno che la motivazione sia palesemente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Poiché in questo caso la motivazione esisteva ed era coerente, la censura si risolveva in un tentativo non consentito di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici vizi di legittimità e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, né a contestare genericamente le conclusioni dei giudici di merito. La manifesta infondatezza di entrambi i motivi ha quindi portato la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente preciso nella redazione dei ricorsi per Cassazione. Le censure devono essere specifiche, autosufficienti e focalizzate su vizi di legittimità chiaramente individuabili, evitando contestazioni generiche o di mero fatto. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di subire ulteriori oneri economici. La decisione serve da monito sulla serietà e la specificità richieste per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono formulati in modo generico, privi di specifiche ragioni di diritto o di dati fattuali a loro supporto, oppure quando contestano valutazioni di merito (come la quantificazione della pena) che sono già state adeguatamente e logicamente motivate dal giudice precedente.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantificazione della pena se questa è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. Il suo compito è verificare la legalità e la logicità del ragionamento del giudice, non sostituire la propria valutazione discrezionale.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NANO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente ai sensi dell’art. 640 cod. pen., è indeducibile in quant prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati fatto che sorreggono le richieste;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena (segnatamente la violazione degli artt. 62 bis, 133 e 131 bis cod. pen.), è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore