Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’inammissibilità ricorso Cassazione è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale, poiché determina la possibilità stessa che la Suprema Corte esamini nel merito le doglianze di un imputato. Con una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale della sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso: Appello e Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la propria condanna sulla base di due principali motivi. In primo luogo, lamentava l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della “desistenza volontaria” riguardo a uno dei capi d’imputazione. In secondo luogo, chiedeva la riqualificazione di un altro reato, da tentata rapina a percosse, un’ipotesi delittuosa meno grave.
La difesa sosteneva che le proprie argomentazioni non fossero state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale. Di conseguenza, ha presentato ricorso per Cassazione, sperando in una revisione della decisione di secondo grado.
La Decisione della Suprema Corte sull’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (desistenza volontaria e riqualificazione del reato), ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il punto centrale della decisione è che i motivi di ricorso sono stati giudicati “indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dal giudice di merito. In altre parole, l’imputato non ha fatto altro che ripetere in Cassazione le stesse identiche argomentazioni che aveva già presentato, senza successo, in Corte d’Appello.
La Mancanza di una Critica Specifica
Per la Suprema Corte, un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché le ragioni fornite dalla Corte d’Appello erano errate in punto di diritto o illogiche. Non avendolo fatto, il suo ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le proprie tesi, elude questa funzione e risulta, perciò, inammissibile. La Corte ha sottolineato che il ricorso non era “scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. La decisione sull’inammissibilità ricorso Cassazione conferma che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È indispensabile articolare una critica mirata, puntuale e giuridicamente fondata, che demolisca le fondamenta logico-giuridiche della decisione precedente. In assenza di questo sforzo critico, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e mancavano di una specifica analisi critica delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso alla Corte di Cassazione sono le stesse già avanzate davanti alla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili giuridici o critiche specifiche contro la decisione di quest’ultima. Questo rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIFFONI SEI CASALI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento dell’istituto della desistenza volontaria del ricorrente quanto al delitto di cui al capo A) dell’imputazione, nonché l’omessa riqualificazione del reato di cui al capo B) dell’imputazione ex artt. 56 – 628 comma primo cod. pen. nella più lieve ipotesi di cui all’art. 581 cod. pen., sono indeducib poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi d specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore