Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità dei Motivi e le Sue Conseguenze
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la procedura legale richieda rigore e specificità, specialmente nella fase di impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità dei motivi rappresenta una delle sanzioni processuali più severe, chiudendo di fatto la porta a un riesame della decisione di merito. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione e quali principi giuridici ha ribadito.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la sua condanna. Il punto centrale del ricorso verteva sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, specificamente la detenzione domiciliare, richiesta dalla difesa. La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base di un giudizio negativo riguardo le prospettive di riabilitazione del condannato. Tale valutazione si fondava sul concreto pericolo di recidiva, desunto sia dai precedenti penali dell’imputato sia dalle modalità specifiche con cui il reato era stato commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo presentato dalla difesa fosse affetto da una “genericità assoluta”. In pratica, il ricorso non era riuscito a confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Genericità come Vizio Fatale del Ricorso
Il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione della Corte d’Appello senza però individuare vizi logici o giuridici evidenti nel suo ragionamento. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva, al contrario, fornito una motivazione “congrua” e ben argomentata per negare la pena sostitutiva. Il giudizio sul pericolo di recidiva e sulla non idoneità delle pene alternative era una valutazione di merito, basata su elementi concreti (precedenti e modalità del fatto), che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non presenta palesi illogicità, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Valutazioni del Giudice di Merito e il Ruolo della Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Pertanto, un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare un vizio specifico come previsto dalla legge, è destinato all’inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri. In primo luogo, la constatazione che la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo obbligo di motivazione, spiegando in modo chiaro e logico perché non riteneva il condannato meritevole di pene sostitutive. Il giudizio negativo sulle “prospettive di emendabilità” era ancorato a dati fattuali e non a mere congetture. In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato che né il ricorso principale né la successiva memoria difensiva avevano superato la soglia della genericità, limitandosi a “reiterare le medesime censure” senza mai scalfire la coerenza della decisione impugnata. Di conseguenza, l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminata.
Le conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono duplici. Dal punto di vista processuale, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. Dal punto di vista economico, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non adeguatamente formulati, che congestionano il sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, il motivo è stata la “genericità assoluta” dei motivi, ovvero l’incapacità di contestare in modo specifico e pertinente la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che il ricorso non identifica un vizio specifico (come un errore di diritto o un’evidente illogicità nella motivazione) della decisione precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi o a esprimere un generico dissenso, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive della detenzione domiciliare per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
Il GLYPH
sigliere estensore GLYPH
Il Presidente