Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9097 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: YOUNESS IMAD (CODICE_FISCALE nato in Algeria 1’8/10/1983 avverso la sentenza del 13 maggio 2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze, che GLYPH ha confermato la pronunzia del Tribunale di Pisa del 26 luglio 2023 che ha affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine ai delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni meglio precisati in rubrica, propone ricorso l’imputato deducendo:
1.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata qualificazione giuridica dei fatti in tentata rapina, anziché in furto, stante l’assenza di un nesso causale tra la violenza e la sottrazione del cellulare. L’imputazione è scaturita da una colluttazione avvenuta nel cuore della notte tra due soggetti che al momento dell’arrivo dei Carabinieri stavano litigando; il verbalizzante ha riferito che l’imputato stava picchiando la persona offesa distesa per terra e si è allontanato di corsa; è evidente che la violenza non era finalizzata alla sottrazione del cellulare che doveva essere già avvenuta, nè alla fuga poiché l’imputato si sarebbe dovuto allontanare immediatamente e non insistere nel percuotere il suo antagonista.
1.2Violazione di legge in ordine alla recidiva ai sensi dell’art. 99 quinto comma cod.pen. in quanto il giudice non ha disapplicato detta aggravante in ragione della gravità del fatto sostenendo che l’imputato non ha mostrato resipiscenza per il delitto posto in essere, mentre la giurisprudenza di legittimità riconosce la recidiva solo quando sussiste una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito.
1.3 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ha fatto generico riferimento agli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. i formulando una motivazione apparente e priva di specificità e non ha spiegato le ragioni poste a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Preliminarmente va rilevato che le conclusioni formulate dall’avv. NOME COGNOME non possono essere prese in considerazione in quanto sono state trasmesse tardivamente alle ore 19 del 7 gennaio 2025, meno di 24 ore prima dell’udienza, mentre l’art.611 cod.proc.pen. dispone che devono essere inviate non oltre cinque giorni prima dell’udienza.
2.1 La prima censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta è manifestamente infondata e si basa su una ricostruzione alternativa dei fatti smentita dalle emergenze processuali, in quanto, anche a volere prescindere da quanto riferito dalla persona offesa, della cui attendibilità non vengono neppure allegate ragioni per dubitare, il verbalizzante ha riferito di avere osservato lo scontro tra i due soggetti e l’inseguimento da parte della persona offesa che riusciva a bloccare l’imputato, il quale reagiva colpendolo,per garantirsi la fuga.
Il ricorrente inoltre trascura, nella sua ricostruzione dei fatti, che la persona offesa ha altresì riferito che l’imputato lo aveva già colpito, prima dell’arrivo dei verbalizzanti, per sottrargli il cellulare, di cui l’imputato risultò esse effettivamente in possesso.
Alla stregua di questi elementi certamente non emergono ragioni per dubitare della funzionalità della violenza all’impossessamento prima e alla fuga dopo e
della correttezza della qualificazione giuridica attribuita alla condotta ascritta all’imputato.
2.2 La seconda censura in ordine alla recidiva non è consentita poiché con l’appello non era stato formulato uno specifico motivo in ordine a questo profilo, essendosi la difesa limitata ad invocare l’esclusione della recidiva, senza esplicitare le ragioni poste a sostegno di tale richiesta, così formulando una richiesta inammissibile per genericità, che non ha determinato l’effetto devolutivo sul punto e alcun onere motivazionale in capo al collegio giudicante.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01).
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso in ordine al trattamento sanzionatorio motivazione idonea e ha negato le attenuanti generiche in assenza di elementi valorizzabili in tal senso, che neppure la difesa evidenzia in ricorso, limitandosi a fare apodittico riferimento al ravvedimento dell’imputato, senza esplicitare da cosa desuma tale considerazione e senza confrontarsi con la motivazione della Corte, che ha valorizzato l’assenza di resipiscenza e l’atteggiamento non collaborativo dell’imputato.
4.Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
La Presidente