Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14493 del 2024, offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni o a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione e le conseguenze per i ricorrenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva condannato due persone per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.
Le doglianze erano distinte:
– Un ricorrente contestava la sua responsabilità penale a titolo di compartecipazione, sostenendo l’errata valutazione del suo contributo al reato.
– L’altra ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono stati fermati alle porte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha rilevato un vizio preliminare che ha reso impossibile l’esame delle censure. Tale vizio risiedeva nella natura stessa dei motivi presentati, giudicati inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione ai ricorrenti del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno condotto all’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha evidenziato due profili critici:
1. Genericità e Mancanza di Confronto: I motivi sono stati ritenuti ‘del tutto generici’ e non si confrontavano in modo obiettivo con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, i ricorsi non spiegavano perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata in diritto, ma si limitavano a reiterare argomentazioni difensive già respinte, senza attaccare specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata.
2. Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti: In particolare per uno dei ricorrenti, il ricorso non mirava a denunciare un vizio di legittimità (cioè una violazione di legge o un difetto di motivazione), ma tendeva a ‘sollecitare una diversa valutazione delle prove’. Questo è un punto cruciale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è ricostruire i fatti o valutare diversamente le prove (come farebbe un ‘terzo grado’ di giudizio), ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove equivale a presentare un ricorso fuori dai suoi poteri, rendendolo per ciò stesso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito chiaro sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È indispensabile formulare censure specifiche, puntuali e strettamente attinenti a vizi di legittimità. Un ricorso che si limiti a criticare genericamente la decisione o a chiedere una nuova e più favorevole lettura dei fatti è destinato all’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente. La decisione sottolinea, quindi, la necessità di un approccio legale rigoroso e tecnicamente ineccepibile per accedere al massimo grado di giudizio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano del tutto generici, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e, in un caso, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita nel giudizio di Cassazione.
Quali erano le richieste principali degli imputati nel loro ricorso?
Un imputato contestava il giudizio sulla sua responsabilità a titolo di compartecipazione nel reato, mentre l’altra imputata lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29235/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a NOME, al giudizio di responsabi compartecipazione, e, quanto a Cantone, al mancato riconoscimento della causa di non pu di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, del tutto generici motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confront dall’altra – quanto a NOME– perché tende a sollecitare una diversa valutazione d sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti;
ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.