Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) NOME a VALLECROSIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CEVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha deposita conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME promosso, tramite il difensore abilitato, ricorso p cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 3 luglio 2023, che ha confermato quella di primo grado che, a sua volta e in sede di giudizio abbreviato, li avev ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., con la reci COGNOME ai sensi dell’art. 99 comma 1 e comma 2 nn. 1 e 2, commi 3 e 4 cod. pen., in Ventimiglia il 25 febbraio 2016.
2.Sono stati articolati, con unico atto, tre motivi di ricorso, evocanti i vizi di cui al comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., qui sintetizzati nei limiti strettamente neces cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo si è doluto, quanto al COGNOME, che la responsabilità di costui a titol concorso nel furto in abitazione in danno di COGNOME NOME sarebbe stata esclusa dalle dichiarazioni del coimputato e il reato sarebbe stato commesso in una fascia oraria diversa da quella indicata dalla persona offesa.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato che “la residua condotta ascritta al COGNOME“, pur in concorso con COGNOME, avrebbe dovuto essere beneficiata della concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
2.3.11 terzo motivo si è doluto del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n cod. pen., in quanto i due imputati prima del giudizio si sarebbero spontaneamente adoperati per restituire la refurtiva. Avrebbe, poi, dovuto essere esclusa la recidiva.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
1.1 primi due motivi sono generici e manifestamente infondati, dal momento che non si confrontano, in nulla, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme nel quale il tessuto argomentativo delle pronunce di merito si integr vicendevolmente, che ha evidenziato i plurimi elementi dimostrativi della pien compartecipazione, morale e materiale, dell’imputato COGNOME all’azione furtiva, desunti dall contiguità temporale tra la fascia oraria di ragionevole perpetrazione del furto in abitazio confessato da COGNOME, e quella di reimpiego dell’assegno bancario sottratto alla persona offesa con la sua riscossione allo sportello Bancomat, dalla prossimità del sito perfezionamento del furto e quello di ubicazione dello sportello, dall’ illecito riempimento titolo di credito con l’indicazione del COGNOME quale beneficiario, evidentemente estraneo rapporto sottostante la sua emissione, dalle modalità circospette, adottate dai prevenuti, nel
fase dell’incasso del controvalore del modulo cartolare, dal rinvenimento di parte dell refurtiva, tra cui, significativamente, il portafogli del COGNOME, nell’abitazione di Ba medesimo.
Lo scenario, così pianamente illustrato e descritto, esclude, in radice, che le posizioni correi, che NOME agito in sinergia operativa, possano essere differenziate con riconoscimento, al COGNOME, dell’attenuante del contributo di minima importanza, di applicazione estremamente circoscritta (da ultimo, cfr. sez. 4 n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv.284771) e del resto invocata con argomenti puramente assertivi ed autoreferenziali.
In palese contrasto con le risultanze processuali, i due motivi di ricorso si rivelano an manifestamente infondati.
2.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico e manifestamente infondato, per diversi ordini ragioni.
Per un verso, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 pen., la restituzione della refurtiva deve essere caratterizzata da trasparente spontaneità, n essendo invece sufficiente – come invece avvenuto nella specie – che sia stata sollecitat dall’intervento delle forze di polizia (sez.5, n.6431 del 29/12/2014, Belprati, Rv.262664), m che meno in sede di esecuzione di una perquisizione domiciliare, la cui disciplina, nel codice d rito, prevede proprio che la polizia giudiziaria, che ricerchi una cosa determinata, pos invitare il destinatario del provvedimento a consegnarla, con la conseguenza di dispensarlo dalle ulteriori attività invasive (art. 248 comma 1 cod. proc. pen.).
Per altro verso, il risarcimento del danno deve essere integrale ed effettivo, esito che essere serenamente escluso nel caso in scrutinio, solo a considerare – in disparte gli ulteri profili, anche di natura non patrimoniale, necessari all’integrale riparazione – che l’imp dell’assegno, illecitamente introitato dai malfattori, non è stato restituito (per tutte, 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224).
Quanto alla richiesta di “esclusione della recidiva”, riferita al solo COGNOME, il mo meramente enunciato ed è privo della benchè minima argomentazione in replica alle congrue ed appaganti proposizioni della motivazione della sentenza impugnata (pag.2), che ha rimarcato il peso significativo dei precedenti penali del prevenuto e la loro concreta influe sulla stima del grado di colpevolezza e di pericolosità che deriva dalla commissione del nuovo delitto contro il patrimonio.
3rinammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, a degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti del COGNOME, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio
consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ric conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il consigli, re estensore
Il Presidente