Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi criteri che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione, evidenziando come la precisione e la pertinenza dei motivi siano fondamentali. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per rapina aggravata, ma la sua analisi va oltre il reato specifico, fornendo una lezione cruciale sulla tecnica processuale e sui limiti del giudizio di legittimità. Comprendere le ragioni dietro una dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione è essenziale per ogni operatore del diritto.
I Fatti Processuali
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina aggravata in concorso, decideva di presentare ricorso per cassazione. La difesa articolava il proprio appello su tre distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, lamentando un presunto ‘travisamento del fatto’. Il secondo motivo denunciava una violazione di legge relativa a una specifica aggravante del reato di rapina. Infine, il terzo motivo si doleva della mancata applicazione di una circostanza attenuante.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le questioni sollevate non potevano, per loro natura, essere esaminate in quella sede. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo, spiegando dettagliatamente le ragioni dell’inammissibilità.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il ricorrente contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione storica dei fatti. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici delle precedenti istanze, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di indurre la Corte a un nuovo esame delle risultanze processuali è una strategia preclusa dalla legge e conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Il secondo motivo, relativo alla violazione di una norma penale, è stato giudicato ‘generico’. La legge processuale (art. 581 c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso siano specifici, indicando chiaramente gli elementi a sostegno della censura. Il ricorrente, pur lamentando un errore di diritto, non ha fornito argomentazioni sufficienti per permettere alla Corte di individuare e valutare il presunto vizio. Una critica vaga e indeterminata contro una motivazione logicamente corretta non soddisfa i requisiti di legge.
Terzo Motivo: L’Insindacabilità della Mancata Concessione delle Attenuanti
Anche il terzo motivo, sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante, è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, tale decisione può essere censurata solo se basata su una motivazione palesemente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità e Pertinenza nel Ricorso
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge, non del fatto. La decisione evidenzia che un ricorso, per avere successo, deve essere redatto con estremo rigore tecnico. È inutile e controproducente riproporre questioni di merito o formulare critiche generiche. La via per la Cassazione richiede l’individuazione di precisi vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), argomentati in modo chiaro e specifico. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, il provvedimento chiarisce che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e perché porta all’inammissibilità?
Un motivo è considerato generico quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi. Tale indeterminatezza viola i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale e rende il motivo inammissibile.
In quali casi la Cassazione può sindacare la decisione di un giudice di non concedere una circostanza attenuante?
La Corte di Cassazione può intervenire su tale decisione solo se la motivazione fornita dal giudice di merito è affetta da ‘evidenti illogicità’. Se la motivazione è logicamente coerente, come nel caso di specie, la scelta discrezionale del giudice di merito non è consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3956 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 17/02/1999
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che la richiesta di trattazione orale non è pertinente dato che i procedimento è stato fissato ai sensi dell’art. 610, comma 1 cod. proc. pen. pe essere definito senza la partecipazione delle parti.
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di c agli artt. 110, 628 co. 1 e co. 3 cod. pen., denunciando il travisamento del fa in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una dive ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-10 facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione de responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell’art. 628, comma 3, n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato;
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4) cod. pen. non è consentit sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato in presenza (si ve pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell / 3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
~CITATA
Il Presidente