Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano inscindibili, ribadendo un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità dei motivi. Questo caso dimostra che non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Vediamo perché.
I Fatti: Dal Furto Aggravato al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti di un imputato per un episodio di furto, aggravato dalla violenza sulle cose. La Corte d’Appello, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: pur confermando la condanna per il furto aggravato, aveva dichiarato l’improcedibilità per un secondo episodio per difetto di querela.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. L’argomentazione difensiva si basava su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione da parte dei giudici d’appello.
Analisi dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha adottato una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede in una valutazione sul merito dell’aggravante contestata, bensì in un’analisi preliminare della struttura stessa del ricorso.
I giudici di legittimità hanno qualificato il motivo di ricorso come ‘generico’ e ‘non specifico’. Ma cosa significa esattamente? Significa che il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e circostanziata alla motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione impugnata.
La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Un ricorso per Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve dimostrare una precisa correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. Se l’atto di impugnazione si limita a ripetere doglianze già vagliate, senza spiegare perché la risposta del giudice d’appello sarebbe errata, illogica o carente, il ricorso perde la sua specificità e si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la propria decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che la difesa non aveva attaccato la coerenza logica del ragionamento della Corte d’Appello, ma aveva semplicemente riproposto la propria versione dei fatti e le proprie tesi.
La Suprema Corte ha sottolineato che la mancanza di specificità deriva proprio da questa assenza di confronto con la decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, è stato ritenuto ‘interamente versato in fatto’, ovvero teso a una rivalutazione delle prove e degli eventi materiali, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e una critica mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è una semplice riproposizione di tesi difensive, ma un dialogo tecnico e argomentato con la decisione del giudice precedente. La conseguenza della genericità non è solo il rigetto nel merito, ma la chiusura preliminare del processo, con l’ulteriore aggravio per il ricorrente della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Un costo, non solo economico, che evidenzia l’importanza della specificità e del rigore tecnico nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso per Cassazione?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è generico quando manca una correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche sollevate. In pratica, è un motivo che non si confronta con il ragionamento del giudice precedente ma si limita a ripetere tesi già esposte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari dell’11 maggio 2023 che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sassari con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per uno degli episodi di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen., dichiarando l’improcedibilità per difetto di querela in relazione al secondo degli episodi, confermando nel resto.
Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente.
Considerato che il primo e unico motivo – con il quale il ricorrente contesta violazione della legge penale e motivazione illogica in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; risulta peraltro interamente versato in fatto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2024