Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12798 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali derivanti da eventi diversi, come il decesso dell’imputato e la presentazione di un’impugnazione carente nei suoi requisiti essenziali. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione e chiarisce gli effetti dell’inammissibilità del ricorso, un esito che preclude l’esame nel merito della vicenda.
Il Caso: Due Ricorrenti, Due Destini Processuali
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, le loro posizioni processuali giungono a conclusioni radicalmente opposte dinanzi alla Suprema Corte a causa di due circostanze distinte e dirimenti.
Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato
Per il primo ricorrente, il procedimento si conclude prima ancora di entrare nel vivo dell’analisi giuridica. È infatti pervenuta agli atti una comunicazione ufficiale che ne attestava il decesso. Questo evento, secondo i principi fondamentali del diritto penale, determina l’immediata estinzione del reato. La personalità della responsabilità penale impedisce che un procedimento possa proseguire nei confronti di una persona non più in vita. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti.
L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi Generici
Ben diversa è la sorte del secondo ricorrente. Il suo ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione, poiché i motivi addotti erano privi della necessaria specificità richiesta dalla legge. L’analisi della Corte si è concentrata su due punti principali.
Critiche Aspecifiche al Giudizio di Responsabilità
Il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione della responsabilità penale, è stato ritenuto ‘aspecifico’. L’imputato, secondo i giudici, si era limitato a sorvolare sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la ricostruzione dei fatti e le conclusioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare e contestare con precisione i vizi logico-giuridici del provvedimento contestato.
Genericità dei Motivi sulle Circostanze Attenuanti
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua per negare le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente. Inoltre, il motivo di appello relativo all’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è stato definito ‘del tutto generico’ e, quindi, non meritevole di alcuna valutazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata. È necessario che l’appellante articoli censure precise, criticando specificamente i passaggi argomentativi della sentenza che ritiene errati. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare la fondatezza delle doglianze. La decisione di inammissibilità comporta, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa sentenza illustra in modo efficace due diversi epiloghi del processo penale. Da un lato, l’estinzione del reato per morte dell’imputato, un evento naturale che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria. Dall’altro, l’inammissibilità del ricorso, un esito processuale che rende definitiva la condanna non perché le ragioni del ricorrente siano infondate, ma perché non sono state esposte in modo tecnicamente corretto. Ciò evidenzia l’importanza cruciale della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione, la cui genericità può precludere irrimediabilmente l’accesso a un ulteriore grado di giudizio.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato viene dichiarato estinto per morte del reo. Di conseguenza, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento nei confronti del defunto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono ‘aspecifici’ o ‘generici’, ovvero se non contestano in modo preciso e dettagliato le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, ma si limitano a ricostruire i fatti in modo diverso o a ripetere tesi già respinte.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12798 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato, in primo luogo, che è pervenuta agli atti comunicazione ufficiale da parte del DAP che il ricorrente COGNOME è deceduto in data 17 giugno 2023, evento che determina l’estinzione del reato;
ritenuto, quanto al ricorso di COGNOME NOME che il primo motivo relativo al giudizio di responsabilità è aspecifico in quanto sorvola su quanto dalla Corte precistato alle pagg. 5 e 6 della sentenza, ricostruendo i fatti senza incorrere in vizi logico-giuridici;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (richiamando gravità del fatto e personalità del ricorrente, pag. 7) e che il motivo di appello in ordine alla applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. era del tutto generico e pertanto non meritevole di alcun vaglio;
rilevato, pertanto, che il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
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