Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: la necessità di motivi specifici e non generici. Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte, non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione precedente. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non individua con precisione i vizi di legge della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse censure relative sia alla ricostruzione dei fatti e alla sua responsabilità penale, sia all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 marzo 2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione della Corte si fonda su un’analisi puntuale di ciascun motivo di ricorso, riscontrandone l’inadeguatezza rispetto ai requisiti imposti dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha smontato uno per uno i motivi di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici:
1. Primo Motivo: Genericità e Indeterminatezza. Il primo motivo è stato giudicato caratterizzato da “assoluta genericità ed indeterminatezza”. Secondo la Corte, il ricorrente si è limitato a sollevare critiche astratte senza indicare un effettivo pregiudizio derivante da un’ipotetica erronea applicazione della legge, non riuscendo a scalfire la coerenza logica della decisione impugnata.
2. Secondo Motivo: Tentativo di Rivalutazione del Merito. Con il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica e all’accertamento della responsabilità, il ricorrente ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo di legittimità. Il ricorso era privo di “concreta specificità” e non evidenziava decisivi travisamenti della prova, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di Cassazione.
3. Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Pena. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata respinta. La Corte ha osservato che la pena inflitta era prossima al minimo edittale e non presentava alcun profilo di irragionevolezza. Il motivo è stato quindi ritenuto manifestamente infondato, anche perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva già implicitamente rigettato tale richiesta.
In sintesi, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e dei riferimenti specifici alla motivazione dell’atto impugnato. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata la logica conseguenza di un’impugnazione che mancava di questi requisiti essenziali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è tutto. Non si può sperare di ottenere una riforma della sentenza limitandosi a criticare genericamente l’operato dei giudici di merito. È necessario, invece, costruire un ricorso solido, che individui con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione nei limiti consentiti) e che si confronti in modo stringente con le argomentazioni contenute nella decisione che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando mancano i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. Questo accade se i motivi sono generici, indeterminati, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata o propongono una rivalutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘privo di specificità’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è astratta, vaga e non indica in modo puntuale e concreto quale norma sarebbe stata violata o quale vizio logico affliggerebbe la motivazione del giudice. In pratica, non si limita a contestare la decisione, ma non spiega in modo chiaro e dettagliato il perché sia errata in diritto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, si caratterizza per assoluta genericità ed indeterminatezza, senza allegare l’effettivo pregiudizio derivante dall’asserita ricorrenza di una erronea collazione della sentenza, mediante rilievi che non inficiano in alcun modo l’atto impugnato e la chiara riferibilità della decisione al ricorrente;
considerato che il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità del ricorrente, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 nell’ambito della seconda parte della motivazione);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato ?sdper la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale richiesta ritenendo correttamente qualificato il fatto ascritto e richiamando una pena prossima al minimo edittale piuttosto che a valori medi, in assenza di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.