Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso possa essere respinto prima ancora di entrare nel merito della questione. La pronuncia di inammissibilità del ricorso Cassazione è una sanzione processuale severa, che scatta quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge. Questo caso specifico ci permette di analizzare perché la specificità e la pertinenza delle critiche mosse alla sentenza impugnata sono fondamentali per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Le doglianze erano molteplici e riguardavano diversi aspetti della condanna, tra cui il riconoscimento di un’aggravante, l’esclusione delle attenuanti generiche, la qualificazione giuridica di un reato di omicidio colposo legato a un infortunio sul lavoro e la mancata esclusione della recidiva. Successivamente, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva insistendo sull’insussistenza di una delle ipotesi aggravate contestate. La difesa mirava, in sostanza, a ottenere un annullamento totale della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel dettaglio delle singole contestazioni, ma si concentra su un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua genericità. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come “manifestamente infondati e meramente reiterativi”. Questo significa che le argomentazioni della difesa non solo erano palesemente prive di fondamento, ma si limitavano anche a riproporre le stesse tesi già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico e costruttivo con le motivazioni di quella decisione.
Le Motivazioni: La Mancanza di una Critica Specifica
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione di cosa rende un ricorso inammissibile. La Corte sottolinea che i motivi di impugnazione non sono ammessi in sede di legittimità se non sono supportati da una “necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”.
In pratica, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la logica della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima, secondo la Cassazione, appariva logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico, specialmente nella sua applicazione dei principi giurisprudenziali. L’appello si è rivelato un mero tentativo di ridiscutere i fatti, cosa non consentita in Cassazione, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) nella sentenza di secondo grado.
Anche le censure relative alla severità della pena sono state respinte come manifestamente infondate. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica, descrivendo il fatto-reato come una “attuale ed eclatante dimostrazione di una attitudine criminosa mai sopita e ingravescente”, tale da denotare una “più accentuata pericolosità sociale”.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso Cassazione sono dirette e pesanti per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un rigoroso controllo di legittimità che richiede argomentazioni specifiche, pertinenti e critiche verso la decisione che si intende impugnare.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano “manifestamente infondati e meramente reiterativi”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata?
Significa che il ricorso non analizza né contesta specificamente le ragioni giuridiche e logiche su cui si fonda la decisione del giudice precedente. Invece di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella sentenza, si limita a riproporre la propria tesi difensiva come se il giudice non l’avesse già esaminata e motivatamente respinta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo di cui all’art.80 DPR 309/90, nonché in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidivala qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato riconosciuto datore di lavoro del lavoratore che, al momento dell’infortunio, era intento alla potatura di alberi di pioppo all’interno di un’area compresa all’interno di azienda di cui l’imputato era legale rappresentante.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso in relazione alla insussistenza della ipotesi aggravata.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto fondata su una corretta declinazione dei principi giurisprudenziali in materia di ingente quantitativo.
2.1 Manifestamente infondate sono altresì le censure concernenti il trattamento sanzionatorio atteso che il giudice distrettuale ha fornito logica argomentazione che il fatto reato costituisca attuale ed eclatante dimostrazione di una attitudine criminosa mai sopita e ingravescente tale da denotare una più accentuata pericolosità sociale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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