Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Motivi Specifici e non Inediti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, mette in luce i rigorosi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, sottolineando come la genericità e la novità dei motivi conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo principio fondamentale garantisce che il giudizio di legittimità non si trasformi in un terzo grado di merito, ma rimanga un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni a cui sono giunti i Giudici di legittimità.
I Fatti di Causa
Due soggetti, condannati dalla Corte di Appello di Napoli per i reati previsti dagli articoli 4 della legge 110/1975 e 495 del codice penale, presentavano distinti ricorsi per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione sulla commisurazione della pena e contestava la validità delle notifiche processuali, nonostante avesse partecipato personalmente al giudizio di appello.
Il secondo ricorrente, invece, sollevava diverse questioni: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), un vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, l’illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e, infine, una generica doglianza sulla determinazione della pena.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Per il primo ricorrente, i motivi sono stati giudicati del tutto generici e assertivi. In particolare, la doglianza sulla conoscenza del processo è stata ritenuta palesemente infondata, dato che la sua partecipazione personale al giudizio d’appello sanava qualsiasi presunto vizio di notifica, rendendo superflua ogni ulteriore considerazione.
Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che i primi due motivi (sull’art. 131-bis c.p. e sulla recidiva) erano “inediti”, ovvero sollevati per la prima volta in sede di legittimità senza essere stati proposti al giudice d’appello. Il terzo motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto illogico, mentre il quarto è stato considerato totalmente inidoneo a costituire una censura efficace, in quanto si limitava a enunciare principi giuridici senza alcun collegamento con il caso di specie.
Conseguenze dell’Inammissibilità
In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata, la Corte li ha condannati anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può introdurre questioni nuove (“motivi inediti”) che non siano state specificamente devolute alla cognizione del giudice di appello. Il giudizio di legittimità è un controllo sulla decisione impugnata, non un’occasione per riesaminare l’intero processo o per sollevare per la prima volta tematiche che dovevano essere discusse nei gradi di merito.
In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Non è sufficiente denunciare un vizio in astratto o enunciare massime giurisprudenziali; è necessario che la censura sia strettamente collegata al provvedimento impugnato, evidenziando in modo chiaro e puntuale l’errore di diritto o il vizio logico commesso dal giudice precedente. La genericità dei motivi, come nel caso di specie, rende il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina l’inammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere i ricorsi per Cassazione con rigore e specificità. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo una sanzione processuale, ma anche una conseguenza logica della funzione stessa del giudizio di legittimità. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le doglianze su critiche puntuali e pertinenti alla sentenza impugnata, evitando argomentazioni generiche o l’introduzione di questioni nuove, pena la condanna a sanzioni economiche anche significative.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a enunciare principi giuridici o massime giurisprudenziali senza alcun riferimento specifico al caso concreto, risultando così inidoneo a costituire un’effettiva critica al provvedimento impugnato.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione questioni non discusse in appello?
No, di regola non è possibile dedurre con il ricorso per cassazione questioni (cosiddetti “motivi inediti”) che non siano state devolute con la dovuta specificità alla cognizione del giudice di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME ricorrono, con separato atto, avverso la senten della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen.;
considerato che l’unico di ricorso presentato da NOME COGNOME – con il quale, pur denuncian il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, si duole del mancato riesame da parte della Corte di merito, a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, della «valid notifiche per addivenire alla certezza» della conoscenza della celebrazione del processo da par dell’imputato – si affida ad assedi del tutto generici per quel che attiene al trattamento sanzio Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) e, quanto alla conoscenza del processo, parimenti contiene delle allegazioni prive di specificità segnatamente alla luce del fatto che l’i ha partecipato in prima persona al giudizio di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazi considerato, quanto ai motivi di ricorso di NOME, che:
il primo e il secondo motivo (relativi rispettivamente alla violazione di legge pen ragione della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla violazione di legge e al v motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva) sono inediti e «non possono ess dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia corrett omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne ch si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sa possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01; cf Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto), il c esime dal dilungarsi oltre;
il terzo motivo lamenta l’illogicità della motivazione con riferimento alla ma concessione delle attenuanti generiche, nonostante esse siano state già concesse dal Giudice di prim grado;
il quarto motivo (che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazio ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio) espone i princìpi posti dalla giurisprude senza alcun riferimento al caso di specie e, dunque, è del tutto inidoneo a costituire un’eff censura nei confronti del provvedimento impugnato;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di co in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.