Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono solo Apparenti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali e sostanziali del ricorso nel giudizio di legittimità. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso Cassazione presentato da un imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese e di una sanzione. La vicenda evidenzia un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile nel secondo grado di giudizio, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando due motivi principali volti a contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Le Motivazioni: la Ragione dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano ‘indeducibili’ perché si limitavano a reiterare argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma ha semplicemente riproposto le stesse difese.
La Corte ha specificato che tali motivi devono essere considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Essi, infatti, omettono di assolvere alla funzione tipica del ricorso per Cassazione, che è quella di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori di diritto) nella decisione del giudice precedente, e non di sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha inoltre osservato come la Corte d’Appello avesse già fornito una ‘congrua motivazione’ per escludere sia l’ipotesi della particolare tenuità del fatto (art. 648 c.p.) sia la concessione di un’attenuante (art. 62 n. 4 c.p.), rendendo così il ricorso privo di un reale fondamento critico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile formulare censure precise, tecniche e giuridicamente fondate, che si confrontino direttamente con la motivazione della decisione appellata, evidenziandone le presunte falle logiche o le violazioni di legge. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione, con conseguente condanna a spese e sanzioni. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto del giudizio di legittimità, capace di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso specifici e ammissibili.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera reiterazione di argomenti già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici e non specifici.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente esposti, non svolgono la loro funzione essenziale di critica argomentata contro la decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse questioni senza un reale confronto con le ragioni esposte nella sentenza precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME() nato a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte d’appello con congrua motivazione ha argomentato in ordine alle ragioni che portano ad escludere sia l’ipotesi di particolare tenuità di cui all’attuale art. 648, quarto comma, cod. pen., sia l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 dell’impugnata sentenza);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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