Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare; è necessario formulare motivi di ricorso precisi, specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame della vicenda. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando i principi chiave che ogni legale e cittadino dovrebbe conoscere.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Errata motivazione: Contestava la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Lamentava la non applicazione dell’art. 131-bis c.p., una norma che prevede la non punibilità per reati di lieve entità.
Questi motivi, apparentemente solidi, sono stati però vagliati con rigore dalla Suprema Corte, che ne ha decretato l’infondatezza procedurale.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano strettamente l’ambito di valutazione della Corte.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché reiterativo e tendente a ottenere una nuova valutazione dei fatti. I giudici hanno chiarito che la Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Il suo compito non è ricostruire la vicenda, ma solo verificare che la sentenza impugnata sia stata emessa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo esente da vizi. Tentare di proporre una lettura alternativa delle prove in Cassazione è un’operazione non consentita.
Il Secondo Motivo: La Genericità della Doglianza
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a una ‘pedissequa reiterazione’ degli stessi argomenti già presentati e respinti in appello. Un ricorso per cassazione, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate. I motivi sono stati quindi considerati ‘soltanto apparenti’ e non specifici.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio cardine: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. La Corte ha il potere di annullare una sentenza solo per precisi vizi di legge o per difetti gravi di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà). Quando un ricorso, come in questo caso, si limita a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito o a riproporre le stesse tesi già bocciate, senza individuare un errore specifico di diritto, si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. La Corte cita una sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997) per ribadire che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è riservata esclusivamente al giudice di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi nel ricorso per cassazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è fondamentale che il difensore non si limiti a criticare l’esito della sentenza, ma identifichi e argomenti in modo puntuale e rigoroso i vizi di legittimità che la affliggono. La semplice riproposizione di argomenti già spesi o il tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove sono strategie destinate al fallimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici, ripetitivi di argomenti già discussi in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove (attività riservata ai giudici di merito come il Tribunale e la Corte d’Appello), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non sia illogica o contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3968 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ATRI il 20/07/1997
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 640 contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di respon reiterativo e non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una in ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le r convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ d di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione de 131 bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella p reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me 6, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto om assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente