Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 11279 del 2024, offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa condurre a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale esito processuale.
I Fatti del Processo
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della doglianza era la determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, chiedeva una sanzione più mite, senza però articolare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, investita della questione, ha concluso per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente lamentare l’entità della pena e invocarne una più lieve. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio logico o giuridico nel ragionamento seguito dal giudice di merito per arrivare a quella determinazione.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
Una diretta conseguenza dell’inammissibilità ricorso cassazione, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per l’attivazione di un procedimento rivelatosi superfluo; dall’altro, disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello di Palermo fosse adeguata e completa. Il giudice di secondo grado aveva fornito una giustificazione logica e coerente sulla quantificazione della pena, bilanciando correttamente sia gli elementi a sfavore dell’imputato, come la recidiva, sia quelli a favore, come le attenuanti generiche concesse in regime di equivalenza. Di fronte a una motivazione puntuale, il ricorrente si è limitato a formulare deduzioni generiche, che si traducevano in una mera richiesta di riconsiderazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. In assenza di una concreta indicazione di un vizio di motivazione, il ricorso non poteva che essere rigettato in rito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche specifiche e pertinenti ai vizi tassativamente indicati dalla legge (violazione di legge o vizio di motivazione). Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ottenere una valutazione dei fatti diversa e più favorevole. Per chi intende impugnare una sentenza, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso solidi, dettagliati e giuridicamente fondati, evitando contestazioni generiche che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alle relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze erano generiche. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza indicare alcun vizio specifico nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità?
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se la pena fosse giusta?
No, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della giustezza della pena. Ha invece verificato che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato la propria decisione, bilanciando la recidiva e le attenuanti generiche, e ha ritenuto tale motivazione immune da vizi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0)
ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di equivalenz con le concesse attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte d una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così Øiso il giorno 16 febbraio 2024