Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Sconfitta dei Motivi Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel processo penale. Esso si verifica quando l’atto di impugnazione non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a una tale declaratoria, confermando la decisione di merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. In seguito alla sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze non vertevano sulla sussistenza del reato, ma si concentravano esclusivamente sulla presunta eccessività della pena inflitta. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre a una pena più mite.
La Decisione della Corte: Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione implica che i giudici di legittimità non sono entrati nel merito delle richieste dell’imputato, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’appello. Di conseguenza, la condanna e la pena stabilite dalla Corte d’Appello sono diventate definitive. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha sottolineato come i motivi proposti fossero “intrinsecamente generici”. Il ricorrente, infatti, si è limitato a contestare l’entità della pena senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche, valorizzando il “persistente comportamento negativo dell’imputato” e la sua “insensibilità alle precedenti condanne”. Aveva operato un “ragionato bilanciamento” tra la gravità del fatto e il giudizio sulla personalità del reo, come previsto dall’articolo 133 del codice penale, pervenendo a una condanna pari al minimo edittale.
I motivi del ricorso, non contestando punto per punto questo ragionamento, si sono rivelati inefficaci. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di una terza istanza di merito, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rivalutare autonomamente gli elementi di fatto già ponderati nei gradi precedenti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia come non sia sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia o una pena ritenuta sproporzionata. È invece indispensabile articolare censure specifiche, tecniche e pertinenti, che dimostrino un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta i limiti del giudizio di legittimità. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita della sentenza di merito e la capacità di individuare e argomentare vizi specifici, evitando contestazioni astratte e generiche.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano intrinsecamente generici, non consentiti in sede di legittimità, e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già giustificato la pena inflitta.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo alle circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando il persistente comportamento negativo dell’imputato e la sua insensibilità alle precedenti condanne, operando un bilanciamento tra la gravità del fatto e la personalità del reo ai sensi dell’art. 133 c.p.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Aversa A; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in partico motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pe conseguenza della omessa esclusione della recidiva e mancata applicazione delle generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il persistente comportamento negativo dell’imputai:o, insensibile a precedenti condanne, e, quindi denegato l’applicazione delle generiche, rispett condanna nel minimo edittale, sulla scorta di un ragioNOME bilanciamento t giudizio di gravità del fatto e giudizio sulla personalità, ai sensi dell’art. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere relator i
Il Presi lente