Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è un diritto fondamentale, ma subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio cardine: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. In caso contrario, la sanzione è drastica: l’inammissibilità ricorso cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire come evitare un esito così sfavorevole.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, si contestava la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza del reato.
Tuttavia, il fulcro della questione non risiedeva tanto nel merito della vicenda di truffa, quanto nelle modalità con cui il ricorso era stato formulato.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato un vizio procedurale insanabile. Il motivo presentato dal ricorrente era stato giudicato ‘reiterativo’, ovvero una semplice riproposizione delle stesse doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una risposta con ‘argomentazioni giuridiche ineccepibili’ a quelle stesse obiezioni.
L’atto di impugnazione, per essere valido, non può limitarsi a ripresentare la propria tesi difensiva. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende contestare, evidenziando in modo puntuale e specifico gli errori di diritto o i vizi logici in cui il giudice precedente sarebbe incorso. La mancanza di questa ‘correlazione’ tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso determina una carenza di specificità che, ai sensi della legge, conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul dettato dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei motivi specifici. La ‘specificità’, hanno chiarito i giudici, non è un mero requisito formale. Essa è la sostanza stessa del diritto di impugnazione, che si esercita attraverso una critica mirata e ragionata, non con una generica riaffermazione delle proprie ragioni.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza confrontarsi con la risposta motivata fornita dal giudice precedente, si trasforma in un atto sterile, incapace di attivare la funzione di controllo di legittimità propria della Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione efficace è un’opera di precisione chirurgica. Non è una terza occasione per discutere i fatti, né un’opportunità per ripetere all’infinito le stesse argomentazioni. È, invece, un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata.
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe: non solo la decisione diventa definitiva, ma il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma non trascurabile (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso, da utilizzare con la massima perizia tecnica e specificità argomentativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo mirato e critico le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘motivo reiterativo’ in un ricorso?
Un motivo è ‘reiterativo’ quando si limita a ripetere una doglianza o un’argomentazione già avanzata in un precedente grado di giudizio e che ha già ricevuto una risposta motivata dal giudice. Questo tipo di motivo è considerato generico e porta all’inammissibilità del ricorso perché non si confronta con la decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso (riportato al punto 2) che contesta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello circa la sussistenza del delitto di truffa, cui la Corte di merito ha risposto argomentazioni giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025