Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Guida Completa
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una precisione tecnica e una specificità argomentativa che non lasciano spazio a improvvisazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di formulare un’impugnazione che non si limiti a enunciazioni di principio, ma che si confronti criticamente e punto per punto con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità penale. La difesa aveva articolato l’impugnazione su tre distinti motivi, contestando la valutazione della sua responsabilità, il mancato accertamento di alcuni fatti e, infine, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla conformità dell’atto ai requisiti imposti dal codice di procedura penale. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi della inammissibilità del ricorso in cassazione
La Corte ha esaminato singolarmente ciascun motivo di ricorso, riscontrando in ognuno profili di inammissibilità che, cumulati, hanno reso inevitabile la decisione finale. L’analisi dei giudici di legittimità è un vero e proprio manuale su come non redigere un ricorso in Cassazione.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Critica Specifica
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato ‘generico’. La Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a formulare affermazioni generali, prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. In pratica, mancava un confronto diretto e specifico con le motivazioni dei giudici di merito, elemento essenziale per consentire alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato. Questo vizio viola l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il Secondo Motivo: Vizi non Dedotti in Appello
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni non presentate nel precedente grado di giudizio. Il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per introdurre nuove doglianze o temi di indagine che dovevano essere proposti dinanzi alla Corte d’Appello. Questo principio mira a garantire la progressività e l’ordine del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Il Terzo Motivo: Aspecificità sulla Pena e le Attenuanti
Anche il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, è stato ritenuto ‘aspecifico’. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici d’appello, i quali avevano motivato il diniego delle attenuanti sulla base di elementi concreti: la mancanza di fattori favorevoli, i precedenti penali dell’imputata, la gravità del fatto, l’intensità del dolo e l’assenza di resipiscenza. Di fronte a una motivazione logica e non contraddittoria, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione nel merito, compito che non le compete.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, non un’occasione per riesaminare l’intero processo. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso deve essere un lavoro di alta precisione, focalizzato sulle violazioni di legge e sui vizi logici manifesti della motivazione, evitando argomentazioni generiche o l’introduzione di nuove questioni. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico significativo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici, aspecifici o proponevano questioni non sollevate nel precedente grado di appello, violando così i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo si limita a enunciazioni astratte o a critiche vaghe, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un motivo generico non permette alla Corte di Cassazione di individuare i punti esatti della decisione che si contestano.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputata, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 2/3 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento dell’eventuale coinvolgimento dell’imputata nel furto dei beni oggetto della contestata ricettazione è generico e non consentito avendo ad oggetto vizi non dedotti in sede di appello;
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali e ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dalla gravità del fatto, dell’intensità del dolo e dell’assenza di resipiscenza (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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