Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’esito di un processo penale può dipendere in modo cruciale dalla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile. L’ordinanza in esame dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato, offrendo spunti preziosi su come evitare errori procedurali che possono precludere l’esame nel merito delle proprie ragioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente sollevava due principali doglianze. La prima contestava la valutazione di attendibilità della persona offesa, sostenendo una violazione di legge e un difetto di motivazione. La seconda lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, criticando l’omessa motivazione della Corte territoriale su questo specifico punto.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile.
L’Ordinanza della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sui requisiti formali e sostanziali che ogni motivo di ricorso deve possedere. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuna doglianza avanzata dalla difesa.
Il Primo Motivo: Aspecificità e Reiterazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘aspecifico’ e ‘non consentito’. La ragione è semplice: il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime questioni di fatto già ampiamente discusse e decise dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già valutato la versione della persona offesa in modo ‘logico, congruo e lineare’, confrontandola con gli altri elementi di prova e senza trovare contraddizioni significative. Ripresentare la stessa identica argomentazione in Cassazione, senza evidenziare un vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata, equivale a chiedere un inammissibile riesame del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo rende il motivo reiterativo e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: Carenza d’Interesse
Ancor più interessante è la motivazione sull’inammissibilità del ricorso per cassazione relativa al secondo motivo. La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse motivato il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione, pur prendendo atto di tale omissione, ha dichiarato il motivo inammissibile per ‘carenza d’interesse’.
I giudici hanno infatti verificato che il motivo d’appello originale su cui si basava la richiesta era ‘assolutamente generico’. La difesa si era limitata a chiedere le attenuanti ‘in ragione dei dubbi… che circondano lo svolgimento dei fatti’, senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale di primo grado, che le aveva negate per l’assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali.
La Corte ha applicato il principio secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso una sentenza che non abbia considerato un motivo d’appello a sua volta inammissibile. In altre parole, anche se la Cassazione avesse annullato la sentenza per il difetto di motivazione, il giudice del rinvio non avrebbe comunque potuto concedere le attenuanti, data l’originaria genericità della richiesta. L’accoglimento della doglianza, quindi, non avrebbe portato alcun beneficio concreto al ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi. Per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, i motivi non devono essere una semplice ripetizione di quanto già dedotto in appello, ma devono individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici manifesti) nella sentenza impugnata. Inoltre, ogni doglianza deve essere fondata su un interesse concreto e attuale. Un motivo d’appello formulato in modo vago o generico non solo sarà respinto, ma renderà inammissibile anche un eventuale ricorso in Cassazione che lamenti l’omessa pronuncia su di esso. L’esito finale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della definitività della sentenza di condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone le stesse argomentazioni dell’appello?
Perché viene considerato ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere doglianze fattuali già respinte con motivazione logica dalla Corte d’Appello non costituisce un valido motivo di ricorso.
Cosa significa che un motivo di ricorso è dedotto in ‘carenza d’interesse’?
Significa che il suo eventuale accoglimento non porterebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente. Nel caso esaminato, il motivo d’appello sulle attenuanti era esso stesso inammissibile perché troppo generico. Pertanto, anche se la Cassazione avesse rilevato l’omessa motivazione della Corte d’Appello su quel punto, la situazione non sarebbe cambiata, rendendo il ricorso inutile e privo di interesse giuridicamente tutelato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa è aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di doglianze fattuali già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso risponda ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa si è, infatti, limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche «in ragione dei dubbi…che circondano lo svolgimento dei fatti» (pag. 4 dei motivi di appello) senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni fornite sul punto dal Tribunale (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado in ordine alla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed ai precedenti penali del ricorrente). Deve ribadirsi, pertanto, il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l’accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Colfe Estensore
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