Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Apparenti
L’accesso alla Corte di Cassazione, vertice del sistema giudiziario italiano, è regolato da requisiti stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito i principi che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, specialmente quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o del tutto nuovi. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere la necessità di una critica argomentata e specifica contro le sentenze di merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). L’imputato, secondo l’accusa, era stabilmente inserito in un’organizzazione criminale, con un ruolo di rilievo. Nello specifico, commissionava a un correo il furto di veicoli che venivano poi smontati e rottamati presso attività di demolizione. Avverso la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa sull’analisi di ciascun motivo di ricorso, ritenuto non conforme ai requisiti di legge.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla responsabilità per il delitto associativo. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a ripetere le stesse doglianze senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado. Questo comportamento rende il motivo solo ‘apparente’ e privo della funzione tipica di una critica argomentata, conducendo inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura sulla Prescrizione
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva la prescrizione del reato, ma in modo generico e indeterminato. La Corte ha applicato l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che richiede la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso non specificava gli elementi alla base della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La mancanza di specificità è una causa classica di inammissibilità.
Terzo Motivo: La Novità della Doglianza sulla Recidiva
Infine, il terzo motivo denunciava un vizio di motivazione riguardo alla contestata recidiva. Tuttavia, la Corte ha rilevato che questa specifica censura non era stata sollevata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo. La mancata precedente deduzione ha reso anche questo motivo inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su principi consolidati della procedura penale che governano il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice della legge. Per questo, il ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica rivolta alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese, senza attaccare le argomentazioni della corte d’appello, o che solleva questioni in modo vago o per la prima volta, non assolve a questa funzione. La decisione mira a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni che non le competono o che sono formulate in modo non adeguato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione impugnata. Non è sufficiente dissentire, ma è necessario dimostrare, con argomenti di diritto e logica, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato. La ripetizione di argomenti già disattesi e l’introduzione di nuove questioni tardive sono strategie processuali destinate al fallimento, con la conseguenza della condanna alle spese e della definitività della sentenza di condanna.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure se sollevano questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come previsto dagli artt. 581 e 606 c.p.p.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a suo sostegno, non consentendo così al giudice di comprendere pienamente la censura e di valutarla nel merito, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
È possibile presentare un’argomentazione per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. L’art. 606, comma 3, c.p.p. stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Fa eccezione il caso di questioni che possono essere rilevate d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3976 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PAGANI il 10/04/1963
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto associativo d 416 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pe reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di parte in cui rileva che: a) dalle conversazioni intercettate emerge una stabilità di c correo COGNOME affinché questi procurasse al prevenuto una serie di veicoli; b) la c che l’imputato commissionasse al COGNOME il furto di specifici veicoli che quest impegnava a rubare e a trasportare presso attività di demolizione dove i mezzi v rottamati dimostra come l’odierno ricorrente fosse stabilmente inserito nel soda posizione di rilievo;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico, ma soltanto appa quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di motiva merito alla eccepita prescrizione del reato, è generico per indeterminatezza perché requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi ch alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di ind i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva ex art. 99, co.4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame r nella sentenza impugnata a pag.3, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto con specificamente nell’odierno ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente