Inammissibilità ricorso Cassazione: perché i motivi generici non bastano
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso Cassazione presentato da un imputato contro una condanna per reati legati agli stupefacenti. La decisione evidenzia come la critica generica alla sentenza impugnata, senza un confronto puntuale con le motivazioni, non sia sufficiente per accedere al giudizio di legittimità.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per la violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce i fatti di lieve entità. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due principali doglianze: una relativa all’affermazione della sua responsabilità penale e l’altra riguardante l’eccessività della pena inflitta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi di ricorso e li ha ritenuti entrambi infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i criteri per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità. Le ragioni si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità e sulla necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non meramente ripetitivi.
La critica sulla responsabilità penale
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione dei fatti che avevano portato alla condanna. La Cassazione ha sottolineato che una tale censura non è consentita in sede di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, attività già svolta adeguatamente dalla Corte territoriale. Poiché la motivazione della sentenza d’appello era stata giudicata lineare, coerente e priva di vizi logici, ogni tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda era destinato all’inammissibilità.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi a-specifici sulla pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. Il ricorrente si lamentava della mancata concessione di un’attenuante e della valutazione sulla recidiva. Tuttavia, la Corte ha definito queste critiche ‘a-specifiche’. Ciò significa che il ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto la logica del provvedimento impugnato, l’imputato si era limitato a riproporre le sue lamentele in modo generico. La Cassazione ha ribadito che la coerenza e la linearità delle motivazioni del giudice di merito non possono essere scalfite da censure vaghe.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, l’inammissibilità ricorso Cassazione è la sanzione processuale prevista per tutti quegli atti che, invece di denunciare vizi di legittimità, tentano di ottenere un nuovo, non consentito, esame dei fatti o che criticano la sentenza impugnata in modo generico e non dialogante con le sue motivazioni. La specificità non è un mero formalismo, ma il requisito essenziale per attivare validamente il controllo della Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando i motivi sono generici e non contestano specificamente la logica della sentenza precedente, oppure quando si cerca di ottenere un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘a-specifici’?
Significa che le critiche sollevate dall’imputato sono vaghe e non si confrontano direttamente con le argomentazioni scritte nella sentenza che si sta impugnando, limitandosi a una critica generale non pertinente.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso penale?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1873 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOLIGNANO il 01/06/1964
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28507/24 Galanti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità n è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatame vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lin e priva di fratture logiche (cfr. pag. 12);
Ritenuto che anche i motivi con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla negata concessione dell’ attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e alla ritenuta recidiva) sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non s confronta (v. pag. 13, 14);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024