L’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi generici
Presentare un ricorso dinanzi alla Suprema Corte richiede il rispetto di rigorosi criteri di specificità e pertinenza. In assenza di tali requisiti, il rischio concreto è quello di incorrere nell’inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente.
Analisi del caso concreto
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione relativi al riconoscimento di alcune aggravanti e alla mancata concessione di benefici di legge, come la particolare tenuità del fatto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso Cassazione sollevato dalla difesa. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate non erano formulate in termini consentiti dalla legge. In particolare, il ricorso appariva solo formalmente teso a censurare carenze motivazionali, mentre nella sostanza cercava di sollecitare una nuova valutazione delle prove, operazione che è preclusa alla Cassazione.
I motivi dell’inammissibilità ricorso Cassazione
Un punto cruciale della decisione riguarda la novità di alcuni motivi. Il ricorrente ha cercato di sollevare questioni relative agli artt. 131-bis e 99 del codice penale che non erano state dedotte durante l’atto di appello. Per legge, non è possibile presentare in Cassazione motivi nuovi che non abbiano fatto parte del precedente grado di giudizio.
Le conseguenze pecuniarie
Oltre al rigetto del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice che verifica solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata. Poiché i motivi del ricorrente erano privi di specificità e basati su questioni non sollevate in precedenza, l’apparato argomentativo della sentenza di appello è stato giudicato immune da vizi.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa. L’inammissibilità ricorso Cassazione funge da filtro per evitare il sovraccarico del sistema giudiziario con impugnazioni che non presentano reali criticità giuridiche, ribadendo che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere messa in discussione se non in presenza di macroscopiche illogicità.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle Ammende.
Si possono contestare i fatti di causa davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma può solo verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e se la sua motivazione è logica e coerente.
È possibile inserire nuovi motivi di difesa nel ricorso per Cassazione?
Generalmente no. I motivi devono riguardare questioni già sollevate nei gradi precedenti, altrimenti il ricorso viene giudicato inammissibile per la novità delle questioni proposte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8972 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8972 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt 61, n. 5), 131-bis, 62-bis e 99 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità e generici, non essendo connotati da un effettivo confronto con l’esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale, dovendosi anche considerare che i motivi relativi alla violazione degli artt. 131-bis e 99 cod. pen. non sono stati dedotti con l’atto di appello e che l’apparato argomentativo relativo al trattamento sanzionatorio risulta immune da vizi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.