Inammissibilità ricorso Cassazione: i rischi della genericità dei motivi
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico in cui l’impugnazione è stata rigettata perché priva di una critica argomentata e specifica verso la decisione di secondo grado.
Il caso e l’inammissibilità ricorso Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava la sussistenza dell’elemento soggettivo dei delitti ascritti. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato una carenza strutturale nel ricorso: le censure proposte non erano altro che una ripetizione di quanto già sostenuto durante il processo d’appello.
La natura del ricorso di legittimità
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando un ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni fornite dai giudici d’appello, limitandosi a riproporre la propria tesi difensiva originaria, incorre inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo puntuale e giuridicamente corretto alle contestazioni della difesa. Poiché il nuovo ricorso non introduceva elementi di critica mirati a scardinare tale ragionamento, esso è stato considerato “apparente”. La funzione del ricorso è quella di assolvere a una critica argomentata; se questa manca, l’atto è nullo sul piano processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di specificità dei motivi di impugnazione. La Corte ha chiarito che la reiterazione pedissequa delle deduzioni d’appello rende il ricorso indeducibile. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico, ma è necessario individuare i passaggi della sentenza impugnata ritenuti erronei e spiegare perché la motivazione del giudice di merito sia carente o illogica. Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto a questo onere, rendendo l’impugnazione un mero esercizio di stile privo di sostanza giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso Cassazione ha comportato non solo il rigetto dell’istanza, ma anche pesanti conseguenze economiche per la parte privata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono essere sempre ancorati a una critica puntuale e specifica del provvedimento impugnato per evitare sanzioni pecuniarie e la perdita del diritto alla revisione della sentenza.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile?
Perché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata. Se si limita a ripetere argomenti già bocciati senza contestare la nuova motivazione, manca di specificità.
Cosa si rischia in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, la parte viene condannata al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’elemento soggettivo del reato in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha applicato erroneamente la legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria sul punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48419 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48419 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSITORE NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tessitore NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza dell’elemento soggettivo dei delitti ascritti alla ricorrente, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presiente