Inammissibilità del ricorso in Cassazione: una guida pratica
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è un percorso a ostacoli procedurali. Non basta avere ragione nel merito, è fondamentale presentare un ricorso formalmente impeccabile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione, condannando l’iniziativa legale a fermarsi prima ancora di essere esaminata nel dettaglio. Questo caso, relativo a una condanna per sostituzione di persona, diventa una lezione preziosa sulle regole da seguire per evitare un esito sfavorevole per ragioni puramente formali.
I Fatti del Caso: La Condanna per Sostituzione di Persona
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi di doglianza.
L’Analisi della Suprema Corte: i motivi dell’inammissibilità del ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece analizzato la struttura e la fondatezza procedurale di ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte. Vediamo perché.
Motivo n. 1: Il Dolo Specifico come motivo “inedito” e generico
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 494 c.p. per la presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato, il dolo specifico. La Corte ha bocciato questo motivo per due ragioni:
1. Novità della censura: La questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione motivi non dedotti in appello. Introdurre argomenti nuovi in questa fase rende il motivo inammissibile.
2. Genericità: Il ricorso si limitava a richiamare la norma di legge senza argomentare in modo specifico perché, nel caso concreto, la motivazione della sentenza d’appello fosse errata. Un motivo di ricorso non può essere una sterile enunciazione di principio, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata.
Motivo n. 2: Il diniego delle attenuanti generiche
Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la difesa non aveva neppure indicato quali elementi favorevoli fossero stati ingiustamente trascurati.
Motivo n. 3: La genericità della censura sulla motivazione
Il terzo motivo lamentava un’illogicità generale della motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione lo ha liquidato come generico e indeterminato. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., il ricorso deve indicare con precisione gli elementi alla base della censura. Non è sufficiente affermare che una motivazione è illogica; bisogna spiegare dove e perché, consentendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Motivo n. 4: La questione della prescrizione
Infine, il ricorrente sollevava la questione dell’intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, chiarendo un punto cruciale per l’inammissibilità del ricorso per Cassazione legato a questa tematica. Un ricorso per prescrizione è ammissibile solo se il termine è maturato prima della sentenza impugnata e il giudice precedente ha erroneamente omesso di rilevarla. In questo caso, il termine di prescrizione era decorso dopo la sentenza della Corte d’Appello, rendendo la doglianza improponibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul rigoroso rispetto dei principi procedurali che governano il giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, i motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono introdurre per la prima volta questioni che andavano sollevate nei gradi precedenti. La Corte ha sanzionato la superficialità e i vizi formali del ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che la preparazione di un ricorso di successo richiede non solo solide argomentazioni di diritto sostanziale, ma anche una profonda conoscenza e un’applicazione meticolosa delle norme procedurali. La genericità, la novità dei motivi e l’errata impostazione di questioni come la prescrizione sono errori fatali che portano a una declaratoria di inammissibilità, vanificando ogni possibilità di ottenere una revisione della sentenza.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione per la prima volta se non è stato discusso in Appello?
No. Secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso è inammissibile se “inedito”, ovvero se la questione non è stata precedentemente dedotta come motivo di appello, in base a quanto prescritto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quando si può sollevare la questione della prescrizione del reato in Cassazione?
La questione della prescrizione può essere validamente sollevata in Cassazione solo se il termine prescrizionale è maturato prima della sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) e il giudice del precedente grado ha erroneamente omesso di dichiararla. Se la prescrizione matura dopo tale sentenza, il motivo è infondato.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è ritenuto generico quando non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a richiamare una norma di legge o a formulare critiche vaghe. Deve invece consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza per poter esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/03/1957
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3 febbraio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica del 9 luglio 2017 per il delitto di cui all’art. 494 c.p.
-Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 494 per difetto dell’elemento soggettivo del reato, è inedito, non risultando essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; il motivo risulta altresì generico limitandosi a richiamare il testo normativo dell’art.474 cod. pen. nella parte in cui richiede il dolo specifico;
-Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né difesa ha indicato elementi favorevoli alla concessione delle richieste attenuanti o per una riduzione del quantum di pena.
-Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
-Considerato che il quarto motivo con il quale si censura violazione di legge in riferimento agli artt. 157 ss. c.p., è manifestamente infondato; come correttamente rilevato dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), il termine necessario a prescrivere è decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata; è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, purché maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi
dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (2016), COGNOME, Rv. 266819).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il Presi
GLYPH
nte,
NOME CCO I i
Il cosigliere estensore A
leAill
4