Inammissibilità ricorso Cassazione: un’analisi della recente ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli scogli procedurali più comuni e complessi del nostro sistema penale. Non basta avere ragione nel merito, è fondamentale presentare le proprie doglianze nel modo e nei tempi corretti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per ripassare i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’errata strategia difensiva. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I fatti del processo e il percorso verso la Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Gli imputati, ritenuti responsabili dell’aggressione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un ribaltamento del verdetto. Tuttavia, il loro tentativo si è scontrato con una pronuncia di inammissibilità, che ha reso definitiva la condanna.
Analisi dei motivi del ricorso e della decisione di inammissibilità in Cassazione
La difesa degli imputati aveva articolato il ricorso su diversi punti, ognuno dei quali è stato meticolosamente smontato dalla Suprema Corte per ragioni puramente procedurali, senza entrare nel merito della colpevolezza.
Il divieto di riesame dei fatti
Il primo motivo di ricorso lamentava un ‘travisamento dei fatti’, ovvero un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, ribadendo un principio cardine: la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire la vicenda o di offrire una valutazione alternativa delle prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti equivale a chiedere alla Corte di esorbitare dalle proprie funzioni, portando inevitabilmente all’inammissibilità.
La preclusione per i motivi ‘nuovi’ e la genericità delle censure
Altri motivi di ricorso riguardavano il mancato riconoscimento della provocazione, l’esclusione della legittima difesa (anche putativa) e la configurabilità dell’elemento soggettivo. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato vizi insuperabili:
* Motivi inediti: La questione della provocazione non era mai stata sollevata come specifico motivo nel precedente grado di appello. La legge (art. 606, co. 3, c.p.p.) vieta di presentare in Cassazione motivi che non siano già stati dedotti in appello, pena l’inammissibilità.
* Verifiche di fatto: Le argomentazioni sulla legittima difesa e sull’aberratio ictus richiedevano nuove verifiche fattuali, inammissibili in sede di legittimità.
* Genericità: La critica relativa all’elemento soggettivo è stata giudicata troppo generica e formulata senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando quindi inammissibile.
Infine, anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata respinta, in quanto la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivate, come avvenuto nel caso di specie.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono un compendio delle regole che governano il ricorso alla Suprema Corte. La decisione si fonda interamente su principi procedurali. La Corte non afferma che gli imputati siano colpevoli nel merito, ma stabilisce che il loro ricorso non possiede i requisiti legali per essere esaminato. Ogni motivo è stato dichiarato inammissibile perché: (1) chiedeva una rivalutazione dei fatti, (2) introduceva questioni nuove non dibattute in appello, (3) era formulato in modo generico e apodittico, o (4) verteva su valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione congrua. Questa decisione sottolinea la natura del giudizio di Cassazione come un controllo sulla legalità della decisione, non come un terzo grado di giudizio sul fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia come la strategia difensiva debba essere costruita con rigore fin dal primo grado, articolando in appello tutti i motivi di doglianza in modo specifico e pertinente. Tentare di ‘recuperare’ in Cassazione carenze o omissioni dei precedenti gradi di giudizio è una strada destinata al fallimento. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un mero tecnicismo, ma la garanzia che la Suprema Corte svolga la sua funzione di nomofilachia, assicurando l’uniforme interpretazione della legge, senza trasformarsi in un’ulteriore istanza di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rispettavano i requisiti di legge: alcuni chiedevano un riesame dei fatti, vietato in sede di legittimità; altri introducevano argomenti nuovi, non proposti nel precedente giudizio d’appello; altri ancora erano formulati in modo troppo generico e apodittico.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No. Come chiarito dall’ordinanza e previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati specificamente dedotti nell’atto di appello, pena l’inammissibilità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o ricostruire i fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CESARO’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRONTE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN TEODORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali; letta, altresì, la memoria difensiva;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – un travisamento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3);
4.Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla esclusione della scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa di cui all’art. 59, cod. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento dell’istituto dell’aberractio delicti, non sono consentiti in sede di legittimità, perché inediti anch’essi e, inoltre, volti a chiedere verifiche in fatt al Collegio (anche nei motivi aggiunti di cui alla memoria difensiva). Inoltre, le ragioni con le quali si sostiene l’aberratio ictus sono anche apodittiche;
5.Considerato che il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità dell’elemento soggettivo, è inammissibile perché formulato in modo generico (per tutte Sez. U, n. 8825 del .27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione);
6. Considerato che il sesto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunz inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ord in ordine al trattamento sanzioNOMErio ed, in particolare, alla mancata concess delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legitti Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anc in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravant attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraver un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell’escl delle circostanze attenuanti di cui si discute (si veda 6 della sentenza impugnat
7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibilq ricorsil e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
, f Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente