Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Diventano un Vicolo Cieco
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso cassazione presentato da un imputato condannato per riciclaggio. La decisione sottolinea come errori strategici e procedurali possano precludere l’accesso al più alto grado di giudizio, rendendo la condanna definitiva. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa pronuncia per comprendere i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di riciclaggio emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per chiederne l’annullamento. La parte civile, un’azienda danneggiata dal reato, si è costituita nel giudizio per difendere le proprie ragioni. La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che ha decretato la fine del percorso processuale dell’imputato.
L’Analisi della Suprema Corte: l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte ha esaminato ciascuno dei tre motivi di ricorso, riscontrando per ognuno un vizio insanabile che ne ha causato la declaratoria di inammissibilità. Vediamoli nel dettaglio.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo contestava l’affermazione di colpevolezza. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, diversa da quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. La Corte ha prontamente respinto questa richiesta, ricordando che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto. Il giudizio di legittimità si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare le prove. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e priva di vizi, il motivo è stato giudicato inammissibile.
I Motivi Nuovi: Un Errore Strategico
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata applicazione di un’attenuante specifica per il reato di riciclaggio. L’errore fatale, in questo caso, è stato sollevare la questione per la prima volta in Cassazione. Il Codice di procedura penale (art. 606, comma 3) stabilisce chiaramente che non ci si può lamentare della mancanza di motivazione su un punto che non è mai stato sottoposto al giudice d’appello. La richiesta, essendo nuova, è stata dichiarata inammissibile.
La Genericità del Ricorso
Il terzo motivo è stato liquidato come ‘insuperabilmente generico e manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato che le argomentazioni erano basate su ragionamenti ipotetici, in conflitto con la netta distinzione tra la fase di giudizio (cognizione) e quella di esecuzione della pena, nonché con il principio fondamentale tempus regit actum. Un ricorso privo di argomentazioni specifiche e pertinenti non può essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, viene ribadita la natura del giudizio di Cassazione come un controllo di legittimità e non di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che l’hanno preceduta, ma solo cassare le sentenze viziate da errori di diritto o da motivazioni illogiche o contraddittorie. In secondo luogo, la decisione riafferma il principio devolutivo dell’appello: il giudice del secondo grado può decidere solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati. Introdurre doglianze nuove in Cassazione è una mossa proceduralmente scorretta che porta inevitabilmente all’inammissibilità. Infine, la genericità delle censure viene sanzionata perché un ricorso efficace deve criticare in modo mirato e specifico le parti della sentenza che si ritengono errate, non può limitarsi a formulare ipotesi astratte o critiche vaghe.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica e della strategia processuale. Dimostra che per avere una possibilità di successo in Cassazione non è sufficiente ritenere una sentenza ingiusta, ma è necessario formulare motivi di ricorso che rispettino i rigidi paletti procedurali. La scelta dei motivi da sollevare in appello è cruciale, poiché preclude la possibilità di introdurne di nuovi nel successivo grado di giudizio. La condanna al pagamento delle spese processuali, della sanzione alla Cassa delle ammende e al risarcimento della parte civile rappresenta la conseguenza diretta e inevitabile di un ricorso che non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, sancendo la definitività della condanna.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato nel precedente grado di giudizio (appello)?
Se un motivo, come la richiesta di un’attenuante, viene sollevato per la prima volta in Cassazione senza essere stato discusso in appello, viene dichiarato inammissibile. Il giudice di appello non può essere accusato di non aver motivato un punto che non gli è mai stato sottoposto.
Perché un ricorso ‘generico’ viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene considerato generico e quindi inammissibile quando le argomentazioni sono vaghe, ipotetiche o non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando di conseguenza manifestamente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GHEDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Letta la memora di udienza dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per il contestato riciclaggio, postula una inammissibile nuova valutazione delle prove, a fronte di un apparato motivazionale congruo e scevro di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 6-9);
considerato che il secondo motivo, inerente all’invocata applicazione della attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non risulta previamente dedotta in appello, ed è dunque inciso dall’inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi eccepire il difetto di motivazione con riguardo ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
considerato che il terzo motivo, basato su un ragionamento del tutto ipotetico e confliggente con la distinzione tra giudizio di cognizione e fase esecutiva, nonché con il principio tempus regit actum, è insuperabilmente generico e manifestamente infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
che consegue altresì la condanna dell’imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita, alla rifusione delle spese di assistenza rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Co i Here Estensore