Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOMENOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato l’affermazione di reità dell’imputato per il reato di cui all’art. 588 comma 2 pen., con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado;
ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e second grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondament delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con q precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro);
rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenut infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazion provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto pDsti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tr recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
rilevato dunque che il primo motivo di ricorso, agganciato al vizio di cui all’art comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che il nuovo difensore ha richiesto alla Corte d’appello “un termine per preparare idonea difesa ed essere reintegrato nella possibilità di trattazione orale dell’appello”; termine per la ric di trattazione orale – previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 94 comma 2 del Decr. Lgs. 150 del 2022, che ha richiamato le disposizioni già vigenti, introdotte nel regime “pandemico” era ormai scaduto ed avrebbe potuto essere utilizzato dalla difesa antecedente, revocata dall’imputato con la nomina dell’attuale patrocinatore; che, pertanto, reputa il collegio di continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il “il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul presupposto che non ha pot accedere . agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imp di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio
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ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo” (sez.5, n. 32135 del 07/03/2016, COGNOME, Rv. 267804; sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284094);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge – can dell’oltre ogni ragionevole dubbio – di inosservanza di norme processuali stabilite a pena nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e di un vizio di motivazione in all’affermazione di responsabilità dell’imputato – è puramente reiterativo in fatto d lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente – pag.3 – che il prevenuto ha partecipato alla rissa (intesa come una mischia tra diverse fazioni di contendenti) in quan fattivamente intervenuto in un secondo momento, come appreso dalla deposizione testimoniale del sovr. COGNOME della polizia penitenziaria; tale ricostruzione si armonizza resto, con quella già esposta dal primo giudice, che aveva rimarcato che sulla scorta del contributo narrativo offerto dagli agenti COGNOME, COGNOME e COGNOME “degenerata la discussione in una vera e propria zuffa tra i tre (NOME, NOME e NOME n.d.r.), intervenivano a dar man forte allo NOME il connazionale NOME COGNOME ed il cittadino nigerano COGNOME“;
osservato che il terzo motivo di ricorso, che si duole dell’assunta illegalità della inflitta ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. – per erronea applicazione dell’is concorso omogeneo di aggravanti – è inammissibile – perché non dedotto con i motivi di gravame, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. – e manifestamente infondato, dal momento che, nel caso di specie, non si versa in una effettiva ipotesi di ‘pena illegal dovendosi intendere per tale, secondo l’insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (nel nostro caso, art. 588 com 2 cod. pen.: da tre mesi a cinque anni, secondo la cornice edittale vigente all’epoca commissione del fatto) così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineat dal codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali; tale principio di diritto è stato rib Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886, secondo cui la pena è “illegale” soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e s nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispe reato;
registrato che, in data 21 novembre 2023, il difensore dell’imputato ha inoltrato PEC a questa Corte, conia quale ha richiamato l’allegazione di una memoria difensiva, in verità non pervenuta;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibili ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6/12/2023
i- Il cons liere estensore