Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 54 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 54 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato il 02/05/1998
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME
considerato che il primo ricorso, a firma dell’Avv. NOME COGNOME, è articolato su tre motivi:
1 il primo motivo deduce difetto di notifica del decreto di c:itazione in appello dell’imputato, consegnato nelle mani del di lui genitore ed ir luogo diverso da quello del domicilio eletto, con conseguente nullità assoluta della sentenza resa in assenza del ricorrente; il motivo è manifestamente infondato: dalla verifica degli atti risulta che lo Jefferson aveva ritualmente eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia Avv. NOME COGNOME, in INDIRIZZO (cfr., fg. 31 dell’incarto processuale); il predetto difensore, comparso all’udienza del 17.11.2022 (per la quale, su sua richiesta, era stata disposta la trattazione orale), nulla aveva eccepito; poiché la notifica era effettivamente stata eseguita presso il domicilio eletto, sia pure per il difensore, si è certamente in presenza di una nullità non assoluta ma a regime intermedio (cfr., per tutte, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771 – 01) che, in quanto perfezionatasi nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello, non può essere dedotta, per la prima volta, in cassazione (cfr. Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, COGNOME, Rv. 265710 01; Sez. 2 , n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01);
2 il secondo deduce difetto di querela sul capo A) non risultando in atti la querela quale condizione di procedibilità del furto: il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello affermato’ in termini chiari, che la querela risulta ex actis ritualmente presentata; quanto alla legittimazione del Palmisano, è sufficiente rilevare come la questione non era mai stata sollevata né in primo grado né con l’atto di appello e, implicando verifiche in fatto, non è deducibile in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, Rv. 248568 – 01);
3 il terzo motivo di ricorso è articolato attraverso censure in fatto, tentando la difesa di contrastare la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, e di cui sollecita, in questa sede, una non consentita lettura alternativa ed in chiave assolutoria;
4 il quarto motivo è manifestamente infondato avendo la difesa invocato la applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. ritenuta applicabile al caso di specie in forza del D. Lg.vo 150 del 2022 la cui entrata in vigore era stata tuttavia differita al 30.12.2022; la Corte d’appello, nell’invocare il limite di pena ostativo alla luce della disciplina vigente al momento della decisione, ha tuttavia fondato la sua decisione sulla complessiva gravità del fatto
anche alla luce del bene oggetto del furto di cui al capo A), laddove la richiesta difensiva era stata avanzata senza alcuna distinzione tra le due ipotesi di reato per le quali era intervenuta la condanna;
considerato che il secondo ricorso, a firma dell’Avv. NOME NOME COGNOME, è a sua volta articolato due motivi:
1 il primo motivo contesta in modo generico l’elemento soggettivo non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata;
2 il secondo motivo lamenta la mancata qualificazione del fatto di ricettazione ai sensi del capoverso dell’art. 648 cod. pen. formulando, tuttavia, una doglianza che non era stata avanzata con l’atto di appello ed è perciò preclusa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.