Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che possono condurre a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso relativo al reato di evasione, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali sulla formulazione dei motivi di ricorso e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle pene.
Il Caso in Esame: Evasione e Sostituzione della Pena
Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità per il reato di evasione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
1. Contestazione dell’elemento soggettivo: L’imputato sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata adeguatamente provata.
2. Errata determinazione della pena: Si lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero ammissibili in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
La Ripetizione dei Motivi di Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato meramente “riproduttivo” di censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione corretta e logica sulle ragioni per cui riteneva provato l’elemento soggettivo del reato di evasione. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione senza evidenziare vizi di legittimità (come un’evidente illogicità della motivazione o un errore di diritto) rende il motivo inammissibile.
La Valutazione sulla Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice di merito aveva espresso un giudizio negativo sulla finalità rieducativa della pena pecuniaria sostitutiva per l’imputato, ritenendo tale valutazione un ostacolo insuperabile alla sua concessione. Inoltre, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i criteri minimi previsti dall’art. 56-quater della L. 689/1981 per la conversione della pena, data l’assenza di altri elementi agli atti su cui basare una valutazione differente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito della causa. I giudici hanno chiarito che le censure proposte dal ricorrente si limitavano a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e risolte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. In particolare, la valutazione sulla responsabilità penale e sulla scelta della sanzione più appropriata rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. Poiché nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata possedeva tali requisiti, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o palesi difetti logici nella motivazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito o riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte nei gradi precedenti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni, rendendo fondamentale un’attenta valutazione preliminare sulla fondatezza dei motivi da proporre.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi erano riproduttivi di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni corrette e non contestavano vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “riproduttivi”?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre alla Corte di Cassazione le stesse argomentazioni e critiche già presentate e disattese nel giudizio di appello, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza di secondo grado.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la decisione di non concedere la pena sostitutiva?
La Corte d’Appello ha negato la sostituzione della pena sulla base di un giudizio negativo circa l’effettiva finalità di rieducazione che una pena pecuniaria avrebbe avuto sul condannato. Questa valutazione è stata ritenuta sufficientemente motivata e insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11387 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 18/03/2000
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (il primo motivo) riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione quanto all’elemento soggettivo) e (il secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (sostituzione della pena), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove è stato ritenuto ostativo in via assorbente il giudizio negativo sulla effettiva finalità di rieducazione della pena pecuniaria sostitutiva; avendo inoltre correttamente la Corte di appello determinato il parametro di conversione sulla base dei criteri “minimi” di cui all’art. 56 -quater I. n. 689 del 1981, in assenza di elementi risultanti dagli atti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/02/A25.