Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Suprema Corte Fissa i Paletti
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta due distinti ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili e cogliendo l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia di impugnazioni. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sui limiti specifici dell’appello contro sentenze derivanti da “concordato”. La decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva mirata per evitare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Due soggetti proponevano ricorso per Cassazione avverso tale decisione.
Il primo ricorrente contestava la sua condanna per il reato di riciclaggio, lamentando sia un vizio di motivazione che un’erronea applicazione della legge penale. Inoltre, si doleva del trattamento sanzionatorio, criticando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione della pena.
Il secondo ricorrente, invece, aveva definito la sua posizione in appello attraverso un “concordato sulla pena” ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Il suo unico motivo di ricorso verteva sull’aumento di pena applicato a titolo di continuazione, ritenendolo carente di motivazione.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, sebbene per ragioni diverse, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per il primo imputato, la Corte ha rilevato che i motivi proposti non erano altro che una sterile riproposizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, quindi, una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, requisito essenziale per un valido ricorso in Cassazione.
Per il secondo imputato, la decisione si è basata sulla natura stessa della sentenza impugnata. Essendo stata emessa a seguito di un “concordato in appello”, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate dalla legge. La doglianza relativa alla determinazione della pena non rientrava tra i motivi ammessi, portando inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono un compendio di principi procedurali di fondamentale importanza.
Il Vizio dei Motivi Riproduttivi
Riguardo al primo ricorso, la Cassazione ha sottolineato che l’impugnazione di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non è sufficiente riproporre le stesse questioni già decise, ma è necessario individuare e criticare specificamente i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso che si limiti a ripetere le argomentazioni difensive senza confrontarsi con la risposta del giudice di merito è per sua natura inammissibile, poiché non svolge la funzione di controllo di legittimità propria della Corte di Cassazione.
I Limiti dell’Impugnazione del Concordato in Appello
Di particolare interesse è la motivazione relativa al secondo ricorso, che chiarisce la portata dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha spiegato che, quando le parti accedono al “concordato”, rinunciano implicitamente a far valere determinate censure. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza che ratifica tale accordo è ammissibile solo per vizi specifici: problemi legati alla formazione della volontà delle parti (ad esempio, un consenso viziato), dissenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto. Restano inammissibili, invece, le doglianze su aspetti che si considerano rinunciati con l’accordo, come la valutazione delle circostanze o la determinazione della pena, a meno che la sanzione finale non sia palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce due lezioni pratiche essenziali per la difesa penale. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o meramente riproduttivi. L’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e mirata della decisione appellata. In secondo luogo, la scelta del “concordato in appello” è una decisione strategica con conseguenze significative: cristallizza la pena concordata e preclude quasi ogni possibilità di successiva impugnazione sulla sua entità, salvo casi eccezionali di illegalità della sanzione. Pertanto, tale strumento processuale deve essere valutato con estrema attenzione, essendo una via che, una volta intrapresa, difficilmente ammette ripensamenti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente riproponendo gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, la Corte ha stabilito che un ricorso è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Si può impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.) per contestare la determinazione della pena?
No, il ricorso è inammissibile. L’impugnazione di una sentenza di questo tipo è consentita solo per motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o se la pronuncia del giudice è difforme dall’accordo. Non si possono contestare aspetti rinunciati con l’accordo, come la determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia illegale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO –
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità del prevenuto e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di riciclaggio);
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata valutazione del disposto di cui all’art. 133 cod. pen. ed alla sussistenza della contestata recidiva, sono inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., sulla conformità della pena ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e sull’impossibilità di escludere recidiva).
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale in ordine all’aumento di pena operato a titolo di continuazione, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. ed essendo ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena
che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto no rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere ten ore COGNOME
Così deciso in Roma, il 23/04/2024