Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 18 settembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, previo riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 14 gennaio 2015, nella complessiva pena finale di anni nove, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 38.000,00 di multa, confermando la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni nove di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, in ordine a reati loro contestati in materia di stupefacenti.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro rispettivi difensori, due distinti atti di ricorso per cassazione.
NOME COGNOME ha eccepito, con un unico motivo, violazione degli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen. in relazione alla pena inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 14 gennaio 2015, irrevocabile il 7 gennaio 2016.
NOME COGNOME ha dedotto, con tre distinti motivi: violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzativi; violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle intercettazioni pe assenza di provvedimento autorizzativo; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito all’attribuzione al ricorrente d utenze a lui non intestate.
Il difensore di NOME ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
2. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2.1. Tale è, in primo luogo, quello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, in quanto afferente a doglianza manifestamente infondata, risultando la decisione impugnata sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di
merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da NOME COGNOME, osservato che i lamentati vizi costituiscono dei motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello, perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto d motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pretid nte