Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono di Merito o Generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma spesso meno compresi, del processo penale di ultimo grado. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la proposizione di motivi non consentiti, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove o censure generiche, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna per Spaccio
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, aveva impugnato la decisione basando il suo ricorso su tre punti principali:
1. Una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito.
2. Una contestazione sulla determinazione della pena inflitta.
3. Un’obiezione al diniego della sospensione condizionale della pena.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a conclusioni diverse da quelle dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione sulla Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica della validità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che le censure sollevate non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità.
Di conseguenza, oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Le motivazioni dell’ordinanza sono un compendio dei principi che regolano il giudizio di Cassazione. Analizziamole nel dettaglio.
La Valutazione dei Fatti è Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo e più importante punto è che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche alla sentenza d’appello si concentravano proprio su questo aspetto. La Corte ha ribadito che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su criteri di inferenza corretti e massime di esperienza condivisibili. La destinazione allo spaccio, ad esempio, era stata desunta da una pluralità di elementi concreti (quantità, assenza di redditi, modalità di occultamento, circostanze del controllo), la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità.
Genericità delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche i motivi relativi alla pena e al diniego della sospensione condizionale sono stati respinti. La Corte ha sottolineato la loro “genericità”. Il ricorrente si era limitato a contestare la decisione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva motivato le proprie scelte, spiegando perché gli elementi proposti dalla difesa non fossero significativi. Un ricorso che si limita a riproporre argomenti già vagliati e respinti con una motivazione logica è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Proporre un ricorso basato su censure di merito o su critiche generiche non solo è inutile, ma anche controproducente. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta infatti la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo la strategia processuale non solo inefficace ma anche onerosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge. In questo caso, le censure riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e le critiche alla pena erano troppo generiche.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Cosa succede economicamente se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 461 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/08/1980
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dall’assenza di redditi adeguati, dalle modalità di occultamento, dalle circostanze di luogo e di tempo del controllo, quindi sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego del beneficio richiesto non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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